Split payment anche per le fatture pagate con l’assegnazione di un immobile
Considerato che a norma dell’articolo 2, comma 2, numero 6, del Dpr 633/1972, le assegnazioni di beni (mobili ed immobili) fatte da enti pubblici sono rilevanti ai fini Iva in quanto costituiscono cessioni di beni, il cui corrispettivo è costituito - a sensi del successivo articolo 13, comma 2, lettera c - dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili al momento in cui si effettua l’assegnazione medesima, le fatture che hanno ad oggetto il pagamento di tale corrispettivo per la prestazione di servizi a favore della Pubblica amministrazione dipendenti da un contratto di appalto, sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.
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