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Split payment anche per le fatture pagate con l’assegnazione di un immobile

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di Giuseppe Barbiero

La domanda

Una società di costruzioni edili stipula un contratto d’appalto con la Pa nel quale contratto è previsto che il pagamento delle fatture avverrà sia attraverso bonifici sia attraverso la corresponsione di un immobile. Le fatture dovranno essere emesse distintamente tenendo cioè conto rispettivamente di quelle che saranno pagate in denaro e di quelle che saranno “pagate” con l’immobile. Le seconde, cioè quelle dell’immobile, sono soggette allo split payment o l’Iva è totalmente a carico della società che esegue i lavori, quindi al di fuori della scissione dei pagamenti?

Considerato che a norma dell’articolo 2, comma 2, numero 6, del Dpr 633/1972, le assegnazioni di beni (mobili ed immobili) fatte da enti pubblici sono rilevanti ai fini Iva in quanto costituiscono cessioni di beni, il cui corrispettivo è costituito - a sensi del successivo articolo 13, comma 2, lettera c - dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal costo dei beni o di beni simili al momento in cui si effettua l’assegnazione medesima, le fatture che hanno ad oggetto il pagamento di tale corrispettivo per la prestazione di servizi a favore della Pubblica amministrazione dipendenti da un contratto di appalto, sono soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti.

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