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Sport e social bonus, la convenienza guida la scelta delle agevolazioni

I crediti d’imposta hanno percentuali differenti ma anche platee diverse di possibili beneficiari

Sport e social bonus: chance fiscale a confronto per gli enti sportivi dilettantistici. Tra le agevolazioni previste per il 2023 rientrano anche le due misure previste a sostegno dello sport e terzo settore.

Le caratteristiche

La prima, introdotta nel 2018 e più volte prorogata, anche per quest’anno ad opera dell’ultima legge di Bilancio (articolo 1, comma 614, della legge 197/22), prevede, in sostanza, l’attribuzione di un credito d’imposta per le liberalità effettuate per interventi su impianti sportivi pubblici, ivi inclusi quelli dati in concessione ad associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd).

Il social bonus, invece, è introdotto dal Codice del Terzo settore quale credito d’imposta per le liberalità destinate a finanziare i progetti di investimento su immobili pubblici inutilizzati o confiscati alla criminalità organizzata. Ciò tuttavia a patto che tali beni siano assegnati a enti del Terzo settore (Ets) per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali (articolo 81 del Dlgs 117/2017 e Dm 89/2022).

Gli aspetti in comune

Se pure distinti, i due benefici presentano diversi aspetti in comune, specie se le liberalità agevolate sono effettuate nei confronti di enti dotati della doppia qualifica. Vale a dire soggetti in possesso sia della veste di Ets sia di Asd o Ssd. In quest’ipotesi, ferma l’incumulabilità delle due agevolazioni, occorrerà dunque verificare se e quale delle due misure sia più conveniente nel caso concreto.

In entrambi i casi, si tratta di crediti d’imposta destinati ad incentivare gli interventi di manutenzione e restauro di immobili pubblici. Altro aspetto in comune riguarda poi il trattamento fiscale. Sia lo sport che il social bonus non rilevano ai fini delle imposte dirette e Irap. Allo stesso modo, si può fruire del beneficio a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione e nelle dichiarazioni successive, fino ad esaurimento del credito.

Le misure dei benefici

Altro aspetto da considerare riguarda poi la misura del beneficio, posto che:

• nel social bonus, il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50% se effettuate da enti o società;

• nello sport bonus, invece non c’è doppio binario. In sostanza, il credito d’imposta è sempre pari al 65% delle erogazioni liberali, applicandosi tuttavia nel 2023 solo ai soggetti titolari di reddito d’impresa. Una limitazione, questa, che deriva dalle novità recate nella legge di Bilancio 2023.

Le tipologie dei donatori

In questo senso, è evidente che il social bonus rappresenta oggi l’unica via percorribile per le persone fisiche e gli enti non commerciali non titolari di redditi d’impresa che intendono beneficiare di crediti d’imposta sulle liberalità destinate a finanziare progetti di recupero.

L’impostazione più estensiva rispetto allo sport bonus 2023 si bilancia tuttavia con i vincoli di destinazione soggettiva, posto che le liberalità agevolate possono effettuarsi solo nei confronti degli Ets.

Diversamente, ove i donatori siano società, lo sport bonus è riconosciuto in misura più elevata (65 anziché 50%). Con la specifica, peraltro, che in quest’ultimo caso le erogazioni agevolate possono effettuarsi sia a favore del soggetto proprietario (ad esempio, il Comune) sia dell’Asd/Ssd che ha in concessione/affidamento l’impianto.