Controlli e liti

Srl trasformata in Snc: addio alle eccedenze di interessi passivi

Il passaggio da società di capitali a società di persone blocca il recupero delle eccedenze di oneri finanziari

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di Andrea Taglioni

La trasformazione da società di capitali in società di persone fa venir meno la possibilità di recuperare le eccedenze di interessi passivi che si sono generati in capo alla società trasformanda. Da ciò consegue che, per la società di persone risultante dalla trasformazione, gli oneri finanziari riportabili non potranno essere dedotti. A stabilirlo è la Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza 70/3/2020 del 16 gennaio scorso.

L’appello dell’amministrazione
L’appello dell’amministrazione finanziaria fa seguito alla decisione dei giudici di primo grado che avevano riconosciuto la riportabilità delle eccedenze del Rol maturate in capo alla società che, per effetto dell’operazione straordinaria, aveva mutato la propria forma giuridica. In pratica veniva censurato il fatto che l’intervenuta trasformazione avesse comportato l’impossibilità del riporto delle eccedenze, dato il diverso regime di deduzione degli oneri finanziari delle società di persone rispetto a quelle di capitale.

Infatti, gli interessi passivi concorro alla determinazione del reddito imponibile in maniera diversa a seconda che il soggetto passivo sia società di capitali o soggetti Irpef. Per quest’ultimi, gli interessi passivi sono deducibili nel limite del pro-rata, ovvero in base al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, compresi quelli che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per quanto riguarda invece i soggetti Ires, gli interessi passivi sono deducibili fino a concorrenza di quelli attivi e l’eventuale eccedenza tra interessi passivi e attivi è deducibile nel limite del 30% del Rol; l’eccedenza di quest’ultimo può essere dedotto nei periodi d’imposta successivi.

La posizione dei giudici
Sulla base di questo quadro normativo i giudici, nonostante riconoscano che la trasformazione non comporti la nascita di un nuovo soggetto giuridico, hanno ritenuto inapplicabile il trasferimento degli interessi passivi non dedotti maturati dalla società prima della trasformazione alla società post trasformazione. Ciò in considerazione che per la determinazione del reddito d’impresa le norme che disciplinano la deducibilità degli interessi passivi variano in funzione del soggetto passivo.

Per questo, la società di persone risultante dalla trasformazione non può usufruire della deduzione dell’eccedenza degli oneri finanziari in quanto questa possibilità è prevista solamente per le società di capitali.

La decisione assunta dai giudici toscani è, tra l’altro, in linea con l’interpretazione ministeriale che, con la circolare 29/E del 2011, aveva già evidenziato l’impossibilità di riportare a nuovo l’onere.

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