Imposte

Stabile organizzazione, si estende la «personale»

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di Benedetto Santacroce

L’Italia con la legge di bilancio cerca di recepire la nuova versione dell’articolo 5 del modello Ocse, in materia di stabile organizzazione così come modificato a seguito dell’Action 7 del Beps. In effetti, l’intervento, almeno nella bozza disponibile, riforma l’articolo 162 del Tuir sotto tre profili:

•rivede integralmente il comma 4, inserendo il concetto di disponibilità dei beni e dei luoghi, concetto presente nel nuovo commentario Ocse. Il comma 4 definisce i casi in cui la sede fissa d’affari non è considerata stabile organizzazione. La nuova norma utilizza un’espressione diversa, in quanto viene previsto che il termine «stabile organizzazione» non comprende tutti i casi in cui l’impresa non residente dispone in Italia di luoghi destinati al mero deposito, ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa o per svolgere attività preparatorie o ausiliarie;

•introduce nel nostro ordinamento il nuovo paragrafo 4.1 dell’articolo 5 dell’Ocse che è diretto a sterilizzare gli effetti della frammentazione delle attività anche nell’ambito dei gruppi ai fini della valutazione del carattere preparatorio o ausiliarie delle medesime. In particolare, costituisce stabile organizzazione una sede d’affari utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo del territorio dello Stato;

•viene modificato il concetto di stabile organizzazione personale e viene stabilito che se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o porta a conclusione contratti senza modifiche sostanziali essa costituisce stabile organizzazione del soggetto non residente. In questo caso l’Italia si conforma con la convenzione multilaterale.

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