Start up, meno vincoli al riporto perdite
Per le società in fase di start up meno vincoli dal test di vitalità per il riporto delle perdite fiscali in caso di fusione. La conclusione si trae dal sintetico principio di diritto 6/2018 pubblicato ieri dall’agenzia delle Entrate. Il cosiddetto test di vitalità previsto dall’articolo 172, comma 7, del Tuir è infatti finalizzato a verificare che la società non sia stata volutamente depotenziata nel periodo ante fusione, cosa che difficilmente si può presumere per una società da poco costituita.
Il principio di diritto 6 del 15 ottobre 2018 si sofferma sull’applicabilità del test di vitalità previsto (insieme al limite del patrimonio netto) per il riporto di perdite in caso di operazioni di fusione. La norma prevede che le perdite sono riportabili a condizione che, nell’esercizio precedente a quello in cui la fusione è deliberata, i ricavi e il costo del personale della società interessata non siano inferiori al 40% della media dei due esercizi ancora anteriori. Il test è di difficile se non impossibile applicazione nel caso di società neocostituite le quali, al momento della operazione, non hanno ancora maturato un biennio nel quale misurare gli elementi indicati dalla norma.
Una situazione di questo tipo è trattata nel principio di diritto 6/2018 che riguarda una start up costituita nell’esercizio anteriore alla fusione, la quale ha prodotto una perdita causata dai costi di gestione sostenuti prima di ottenere le autorizzazioni per lo sviluppo del proprio core business. La perdita, chiarisce l’Agenzia, non può considerarsi causata da un’attività di depotenziamento di una «bara fiscale», venendo meno le finalità dei vincoli posti dal test di vitalità.
In base a questo sintetico principio di diritto, si dovrebbe dunque ritenere che per tutte le start up, per le quali (come detto) il test di vitalità è indeterminato a seguito della mancanza di annualità sufficienti ad effettuare i calcoli, gli interpelli disapplicativi per richiedere il riporto delle perdite (interpelli comunque obbligatori in base all’articolo 11, comma 2, della legge 212/2000) avranno generalmente esito favorevole, come già risulta dalla precedente risoluzione 337/E/2002.
Agenzia delle Entrate, principio di diritto 6 del 16 ottobre 2018