Controlli e liti

Stipendi e pensioni, niente pignoramenti della Riscossione fino al 31 gennaio

Le Faq di Agenzia Riscossione ricordano che dopo il Dl 3/2021 sono sospesi sempre fino a fine mese le verifiche delle Pa prima dei pagamenti ai fornitori

di Rosanna Acierno

Non soltanto rinvio della notifica di cartelle e di avvisi di addebito Inps, ma anche sospensione dell'avvio e della prosecuzione di misure cautelari ed esecutive.
Il Dl 3/2021 ha, infatti, sospeso fino al 31 gennaio 2021 tutte le misure, sia cautelari che esecutive, quali fermi amministrativi, iscrizioni di ipoteche, pignoramenti (anche di salari e stipendi), blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, avviate o non ancora avviate da agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) per la riscossione coattiva delle somme affidatele dagli enti impositori (generalmente, imposte, tributi, sanzioni e interessi) e dovute dai cittadini e dalle imprese. È quanto chiarito anche dalle Faq diffuse da Ader il 18 gennaio.

In particolare, fino al 31 gennaio 2021 tutte le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare e/o esecutiva, né proseguirà con quelle già eventualmente avviate prima dell’8 marzo 2020, data in cui è iniziata la sospensione (ovvero prima del 21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della «zona rossa» dell'allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020).
Ma vediamo, in concreto, quali sono gli effetti che questa nuova sospensione produce.

Fermi amministrativi e trattenute sullo stipendio

Così, ad esempio, coloro che dopo l'8 febbraio 2020 sono già stati raggiunti da preavvisi di fermo amministrativo e che finora non hanno provveduto al pagamento delle somme dovute, potranno continuare a circolare con il veicolo fino al 31 gennaio 2021, non essendo decorsi più di 30 giorni dalla notifica del preavviso fino all'8 marzo 2020, data di inizio della sospensione.

Anche quei dipendenti che, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto 34/2020), si erano visti trattenere dal proprio datore di lavoro delle somme dal proprio stipendio per debiti non pagati a riscossione, potranno continuare a riscuotere fino al 31 gennaio 2021 il proprio stipendio per intero. Fino al 31 gennaio 2021 rimangono, infatti, sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima del 19 maggio 2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, fino al 31 gennaio 2021, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° febbraio 2021.

Pagamenti dalle Pa sopra i 5mila euro

Infine, anche coloro che attendono dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni superiori a 5mila euro possono sperare di riceverli entro il 31 gennaio 2021, nonostante abbiano dei debiti insoluti con AE-Riscossione. Fino al 31 gennaio 2021, infatti, le pubbliche amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione, così come invece stabilito dall’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’8 marzo 2020 (data di inizio della sospensione), che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.Tuttavia, salvo ulteriori proroghe, le azioni ora sospese riprenderanno il 1° febbraio 2021.

Pertanto, ove possibile, al fine di scongiurare l’avvio o la prosecuzione delle misure cautelari e/o esecutive sospese, sarà opportuno presentare entro il 31 gennaio 2021 un’istanza di dilazione direttamente ad Agenzia entrate Riscossione, beneficiando peraltro di regole un po’ più flessibili. Tutte le istanze di dilazione per debiti di importo non superiore a 100mila euro saranno, infatti, automaticamente accolte. In particolare, per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata, ai fini della relativa concessione, solo nel caso in cui il debito complessivo oggetto di rateizzazione sia di importo superiore a 100 mila euro, in deroga alla soglia di 60 mila prevista dall’articolo 19, comma 1 ultimo periodo, del Dpr 602/1973.Inoltre, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza dai piani di pagamento accordati viene determinata nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate ordinariamente previste.Infine, entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento.

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