Controlli e liti

Sugli atti 2020 da notificare resta il profilo di illegittimità

Le ricadute dopo il Dl 3/2021 sulla proroga dei termini per le notifiche di avvisi e cartelle

di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Un decreto legge abbastanza deludente, quello sulla proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento e delle cartelle di pagamento.

Con riferimento alla delicata questione della “scissione della decadenza” degli atti di accertamento (e di tutti quelli richiamati dall’articolo 157 del Dl rilancio) non cambia nulla per la data di emissione: rimane fermo che dovevano essere emessi entro lo scorso 31 dicembre 2020.

Per la notifica, invece, il Dl 3/2021 prevede che la stessa dovrà avvenire tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, in luogo della precedente previsione che stabiliva il termine di notifica tra il 1° di gennaio e il 31 dicembre 2021.

Tutto sommato, la questione poteva essere risolta anche “internamente”, posto che la norma dell’articolo 157 prevede che uno o più provvedimenti del direttore delle Entrate devono stabilire le modalità di applicazione dell’articolo di legge. Provvedimento che – come più volte si è riportato su queste pagine – non è stato ancora emanato. La circolare 25/E/2020 dell’Agenzia aveva tuttavia anticipato che la programmazione delle notifiche nel 2021 sarebbe stata fissata dallo stesso provvedimento. In questo atto si sarebbe potuto quindi prevedere che le notifiche iniziassero da febbraio di quest’anno.

Nella sostanza, il Dl si limita a prorogare di un mese sospensioni e decadenze, fatta eccezione per quella prevista dall’articolo 157 del Dl rilancio per l’emissione degli atti. A questo proposito rimangono le perplessità legate alla mancata adozione del provvedimento attuativo delle Entrate entro il 31 dicembre 2020. Tale mancanza determina, a parere di chi scrive, profili di illegittimità degli atti che verranno notificati nel 2021 (a partire da febbraio), ma che sono stati emessi entro il 31 dicembre 2020. Infatti, trattandosi di un termine di decadenza, quest’ultimo impone che la disciplina di riferimento venga completata prima dello spirare del medesimo. Va ricordato che la materia della decadenza risulta retta dal principio di legalità, che è rispettato solo se tutte le regole applicative sono note prima che la decadenza stessa si consumi. E queste regole non sono stabilite dalla norma di riferimento (articolo 157 del Dl rilancio), posta l’indeterminatezza della stessa (in particolare, del comma 5).

Il Dl 3/2021 contiene anche una previsione transitoria destinata a disciplinare il periodo antecedente la sua entrata in vigore (15 gennaio 2021) con riferimento agli atti dell’agente della riscossione. Va infatti sottolineato che questa volta sono decorsi 15 giorni dalla fine della precedente sospensione all’inizio di quella attuale. Si stabilisce pertanto che gli atti e i provvedimenti già adottati conservano validità. Questo significa - in concreto - che il pignoramento già avviato nei primi giorni del 2021 prosegue, come pure restno efficaci sia il fermo amministrativo sui veicoli sia l’ipoteca sui beni immobili. Un’eccezione riguarda il pignoramento delle quote di stipendio. In questo caso si riproduce la previsione recata nell’articolo 152 del Dl 34/2020, secondo cui le somme già accantonate dal datore di lavoro devono comunque essere versate all’agente della riscossione. Al contrario, sono liberi da vincoli gli importi che secondo il piano originario avrebbero dovuto essere trattenuti dopo l’entrata in vigore del decreto legge.

Meccanismo analogo riguarda le segnalazioni degli enti pubblici, effettuate ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973. Si dispone infatti che eventuali ordini di pagamento notificati dall’agente della riscossione prima del “decreto–ponte” conservano efficacia e devono essere eseguiti dall’ente pubblico. Invece, a decorrere dall’entrata in vigore del Dl 3/2021, le pubbliche amministrazioni non devono più effettuare alcun riscontro sulle morosità del beneficiario di un pagamento.

Vale ricordare che le medesime regole si applicano alle ingiunzioni emesse dai Comuni per i tributi locali.

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