Imposte

Stock option e bonus detassati per cassa ai dipendenti nel regime impatriati

Rileva la differenza tra valore normale delle azioni e quanto corrisposto dal dipendente

di Antonio Longo

Stock options e bonus (de)tassati per cassa per i dipendenti impatriati, che possono accedere ai benefici per il “radicamento” solo al termine del primo quinquennio agevolato. I chiarimenti delle Entrate arrivano con la risposta a interpello 854/2021.

La società istante ha previsto un piano di azionariato e la corresponsione di “bonus pluriennali” per i dipendenti. Ad una certa data, la società attribuisce ad un dipendente il diritto ad acquistare o sottoscrivere proprie azioni ad un prezzo prefissato (strike price), a decorrere da una data successiva (vesting date). I bonus pluriennali costituiscono, invece, emolumenti corrisposti ai dipendenti e relativi a periodi d’imposta precedenti a quello di maturazione. La società ha alle proprie dipendenze lavoratori che beneficiano del regime fiscale “impatriati” ex articolo 16, Dlgs 147/2015.

Il regime in questione si applica ai lavoratori residenti all’estero nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia e che si impegnano a risiedere nel nostro Paese per almeno due anni svolgendo l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano. Ad essi spetta una detassazione ai fini Irpef, per cinque anni, del 70% del reddito di lavoro dipendente. Per chi si trasferisce al Sud la detassazione è del 90%. Inoltre, per favorire il “radicamento” dei lavoratori, le agevolazioni si estendono per ulteriori cinque anni, con detassazione al 50% o 90% in questo arco temporale aggiuntivo, al ricorrere di specifiche condizioni (numero di figli e acquisto di immobili residenziali).

La legge di Stabilità 2021 ha esteso gli incentivi per il radicamento – previo pagamento opzionale di un contributo del 5% o 10% dei redditi di lavoro prodotti in Italia nel periodo precedente all’opzione - anche a chi ha trasferito la residenza fiscale prima del 2020 e, alla data del 31 dicembre 2019, risulti già beneficiario degli incentivi.

Nel caso oggetto dell’interpello la società chiedeva chiarimenti sulle modalità di applicazione delle agevolazioni in qualità di sostituto di imposta. In caso di assegnazioni al personale dipendente di azioni, il reddito rilevante ai fini fiscali è determinato come differenza tra il “valore normale” delle azioni assegnate e l’importo corrisposto dal dipendente. Il periodo di imposta rilevante per la produzione del reddito è quello in cui viene esercitata l’opzione e ciò vale (naturalmente) anche in costanza del regime impatriati. Il principio di “cassa” si applica anche ai bonus pluriennali con la conseguenza che se gli stessi sono pagati nel secondo quinquennio si applicherà la detassazione spettante ratione temporis. Quanto alle tempistiche riguardanti il versamento del contributo per garantirsi l’ulteriore estensione quinquennale, nel provvedimento n. 60353/2021 l’agenzia delle Entrate ha previsto che il pagamento debba avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio agevolato. Con l'interpello in oggetto, le Entrate specificano ulteriormente il dies a quo per l’esercizio dell’opzione che non può essere precedente al termine del primo quinquennio. Di fatto l’opzione in esame può essere esercitata dal dipendente tra il 1 gennaio e il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione del primo lustro.

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