Stop all’appello delle Entrate con difensore esterno
La Ctr Lombardia consolida l’orientamento che riguardatutte le agenzie fiscali per il contenimento della spesa pubblica
La costituzione in giudizio dell’agenzia delle Entrate-Riscossione dinanzi alla commissione tributaria mediante il patrocinio di un difensore esterno è nulla per violazione dell’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/92. Peraltro, tale vizio non può essere sanato in quanto nel processo tributario di merito la regolarizzazione giudiziale ex articolo 182 del Codice di procedura civile opera soltanto nei confronti della parte privata che deve essere assistita da un difensore esterno. Ne consegue, dunque, che l’appello proposto dall’Agenzia mediante conferimento della procura a un difensore del libero foro è inammissibile.
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la sezione n. 1 della Ctr Lombardia (presidente Labruna) con le tre sentenze 3009/2020 depositata il 16 dicembre 2020, 1904/2020 depositata il 15 settembre 2020 e 1207/2020 depositata il 23 giugno 2020, conformandosi a un ormai sempre più consolidato orientamento giurisprudenziale.
Sebbene, infatti, non manchino pronunce (anche di legittimità) di segno opposto (tra le altre, si vedano la sentenza 31242/2019 della Cassazione e la pronuncia 4714/5/2019 della Ctr Lazio), sono ormai sempre più numerose le sentenze che affermano la necessità per l’agente della riscossione di difendersi dinanzi alle commissioni tributarie solo mediante i propri dipendenti (tra le altre, si vedano la sentenza di Cassazione n. 28741/2018, e quella della Ctr Lombardia n. 3295/15/2019).
In realtà, a ben vedere, il contrasto giurisprudenziale deriva dalla ambigua formulazione degli articoli 11 e 12 del Dlgs 546/92 dopo le modifiche apportate (a decorrere dal 2016) dal Dlgs 156/2015 e dalla assenza di un esplicito divieto in capo alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione di farsi assistere da un difensore esterno.
Prima di queste modifiche, infatti, gli agenti della riscossione, al pari dei contribuenti, dovevano essere assistiti da un difensore abilitato. A seguito delle modifiche, invece:
- l’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/92 (rubricato «Capacità di stare in giudizio») stabilisce che l’ufficio dell’agente della riscossione nei cui confronti è proposto il ricorso (così come quello dell’agenzia delle Entrate e dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli) sta in giudizio direttamente o mediante la struttura sovraordinata;
- l’articolo 12, comma 1 del Dlgs 546/92 (rubricato «Assistenza tecnica») stabilisce che solo le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato, lasciando quindi intendere (almeno secondo l’opinione di alcuni giudici) che sussiste in capo all’agente della riscossione comunque la possibilità di farsi assistere da un difensore esterno, non essendo ciò affatto vietato.
Infine, anche l’infelice formulazione dell’articolo 1, comma 8, del Dl 193/2016 che autorizza l’agente della riscossione ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e di avvocati del libero foro, ha contribuito a rendere la questione ancora più incerta, sebbene poi l’articolo 4-novies del Dl 34/2019 ha stabilito che la norma in questione va interpretata in questo modo: qualora l’agente della riscossione, nei giudizi dinanzi alla Corte di cassazione non intenda avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, può conferire mandato a cassazionisti esterni.
Con le sentenze in commento, dunque, la sezione n. 1 della Ctr Lombardia sostiene che l’articolo 11, comma 2 del Dlgs 546/92 (richiamato peraltro anche dall’articolo 1, comma 8 del Dl 193/2016), non consente all’Agenzia di essere rappresentata dinanzi alle commissioni tributarie da un difensore esterno.
Secondo i giudici lombardi, infatti, con la previsione normativa della necessaria difesa processuale tributaria dell’agente della riscossione mediante il proprio personale il legislatore ha inteso omologare tutte le agenzie fiscali ai medesimi criteri di efficienza, efficacia ed economicità e contenere evidentemente i costi pubblici.