Controlli e liti

Stop all’estratto di ruolo «semplificato»

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di Rosanna Acierno

Non hanno alcun valore giuridico gli estratti di ruolo “semplificati” che non riportano tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo, né la data di notifica della cartella, né la firma (autografa, digitale o a stampa) del funzionario dell’agente della riscossione. Come tali, non possono essere considerati atti impugnabili. Non vi è alcuna prova, infatti, che i dati in riportati corrispondano ai ruoli sottostanti o che sia stato proprio l’Agente a emetterli. A dirlo è la Ctp Catania 9558/4/2019 (presidente e relatore Raffiotta), pronunciandosi sui requisiti minimi che l’estratto di ruolo deve avere per poter essere impugnato.

La pronuncia è stata resa a seguito dell’impugnazione cumulativa da parte di una Srl di 12 ruoli relativi a Iva, Tarsu, Tia e Tari (alcuni dei quali per annualità di imposta risalenti addirittura al 2001, 2002 e 2003). La Srl lamentava l’omessa notifica delle cartelle sottostanti, producendo ben otto copie di estratti di ruolo “semplificati” rilasciati nei 60 giorni precedenti e riportanti solo l’intestazione «Riscossione Sicilia Provincia di Catania» e indicazioni sommarie circa le cartelle, ma non anche la data della relativa notifica, né la specie dei ruoli, né la firma del funzionario.

Riscossione Sicilia non si costituiva in giudizio. Esaminati gli estratti di ruolo prodotti, la Ctp ha precisato, innanzitutto, che per pronunciarsi su un atto impositivo (nel caso di specie, sulle cartelle esattoriali) il giudice tributario deve quantomeno essere certo della esistenza dell’atto e dei suoi elementi costitutivi. Pertanto, considerato che nel caso di specie gli estratti di ruolo prodotti dalla Srl non consentono di avere certezza né del loro contenuto, non riportando neanche la data di notifica delle cartelle e la specie del ruolo, né della loro provenienza in mancanza della firma anche a stampa del funzionario che li avrebbe rilasciati, il collegio di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso.

La pronuncia dei giudici catanesi è conforme al consolidato orientamento di legittimità. L’impugnabilità è pacifica qualora l’omessa o irregolare notifica della cartella abbia cagionato mancata contezza della pretesa (tra le altre, Cassazione 19704/2015). Inoltre, per i supremi giudici l’estratto di ruolo deve riprodurre in maniera fedele e integrale gli elementi essenziali contenuti nella cartella esattoriale per consentire al contribuente di apprestare le sue difese e al giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa creditoria (Cassazione 11794/2016).

Ctp Catania 9558/4/2019

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