Adempimenti

Stop all’iscrizione di ipoteca non preceduta da contraddittorio

di Andrea Taglioni

È nulla l’iscrizione ipotecaria non preceduta dal contraddittorio endoprocedimentale. È necessario, quindi, che prima di procedere all’iscrizione, l’agente della riscossione consenta al contribuente di presentare osservazioni, ovvero, di effettuare il pagamento. In assenza della notificata della comunicazione preventiva, che consente nel termine di 30 giorni di attivare il contraddittorio, l’iscrizione ipotecaria deve ritenersi illegittima e inefficace dalla data della sentenza stante la natura reale dell’ipoteca. E ciò vale anche per le iscrizioni avvenute quando ancora non era in vigore la modifica normativa, inserita con il Dl 70/2011, che ha introdotto l’obbligo della notifica della comunicazione preventiva. A precisarlo è la Ctr Toscana con la sentenza 1270/02/2018 ( clicca qui per consultarla ).

Una contribuente impugna il provvedimento con cui veniva iscritta l’ipoteca immobiliare eccependo, tra i vari motivi, che la stessa dovesse essere preceduta dall’ intimazione ad adempiere. La Ctr, riformando la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso erariale cui faceva seguito il ricorso in Cassazione, mediante il quale i giudici di legittimità cassavano la sentenza impugnata rinviando la questione al giudice di merito. A seguito della riassunzione del giudizio, con cui si ribadiva l’illegittimità dell’ipoteca, i giudici toscani hanno pienamente condiviso il principio di diritto nei termini rimessigli dalla  Cassazione.

L’articolo 77 del Dpr 602/1973 prevede la possibilità per l’agente della riscossione di iscrivere ipoteca in caso di mancato pagamento della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo. Preventivamente, però, occorre notificare una comunicazione con cui si dà al contribuente la possibilità, entro 30 giorni dalla notifica, o di sanare la propria posizione o di attivare il contraddittorio preventivo finalizzato a chiarire eventuali anomalie ed evitare eventuali azioni giudiziarie.

L’obbligatorietà del contraddittorio, precedentemente non previsto, ha trovato la propria codificazione, con riferimento all’iscrizione ipotecaria, nell’introduzione, ad opera del Dl 70/2011, del comma 2-bis all’articolo 77 del Dpr 602/73. In primis i giudici, seguendo i principi espressi con la sentenza di rinvio, respingono il principio in forza del quale il diritto del contribuente all’attivazione del contraddittorio in una fase antecedente alla notifica dell’avviso d’iscrizione ipotecaria possa discendere dall’articolo 50 del Dpr 602/1973, visto che l’iscrizione ipotecaria non costituisce atto dell’espropriazione forzata.

Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione ribadisce il principio giurisprudenziale secondo il quale, la mancata attivazione del contraddittorio, anche con riguardo agli avvisi d’iscrizione ipotecaria emessi antecedentemente alla nuova normativa, determina la nullità dell’atto consequenziale. Quindi, la notifica della comunicazione preventiva è requisito imprescindibile e, in assenza del quale, l’iscrizione dell’ipoteca è illegittima. Se ne ricava, pertanto, che il contraddittorio preventivo assume una funzione preminente nell’ordinamento tributario a prescindere che venga espressamente previsto da una norma e della tipologia d’imposta sottostante all’iscrizione ipotecaria.

Ctr Toscana, sentenza 1270/02/2018

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