Imposte

Stop agli ammortamenti se sospesi nel 2020

Sarà possibile evitare di stanziare le quote di ammortamento nel conto economico dell’esercizio 2021

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di Giorgio Gavelli

Solamente le imprese (non Ias-adopter) che, nel conto economico relativo all’esercizio in corso al 15 agosto 2020, hanno integralmente sospeso gli ammortamenti, possono decidere di evitare di stanziare in tutto o in parte le quote di ammortamento anche nel conto economico dell’esercizio successivo (generalmente il 2021). È l’effetto dell’ultimo periodo del comma 7-bis dell’articolo 60 del Dl n. 104/2020 modificato dalla legge di Bilancio 2022, la cui lettura fa emergere diversi aspetti controversi.

Ricordiamo che, in deroga al principio di sistematicità degli ammortamenti, la disposizione originaria ha consentito alle imprese Oic di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel bilancio 2020 (per i soggetti “solari”). Il comma 7-bis dava la facoltà al Mef, con proprio decreto, di estendere la misura agli esercizi successivi, in relazione all’evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia.

Questo inciso viene sostituito dalla legge di Bilancio 2022, stabilendo che l’estensione all’esercizio successivo è fruibile «per i soli soggetti che nell’esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali».

Il primo ostacolo interpretativo della modifica riguarda il perimetro applicativo: in attesa di chiarimenti, sembra che il legislatore abbia ragionato “per masse” e non per singoli cespiti o categorie di beni. Per cui sembrerebbe che le imprese che nel 2020 hanno stanziato l’ammortamento (anche in misura parziale) solo per alcuni beni siano comunque escluse dall’estensione. Esclusione che è certa per chi ha adottato una sospensione parziale orizzontale (ad esempio, riduzione al 30% della quota per tutti i cespiti).

L’altra questione che andrà chiarita in sede interpretativa riguarda l’oggetto della sospensione, potendosi intendere sia la quota annua originariamente prevista per il 2021 sia quella slittata dal 2020 a seguito della prima applicazione della norma (si veda Il Sole 24 Ore” del 22 novembre). Peraltro l’Oic (documento interpretativo n. 9) ha precisato che, qualora non sia possibile allungare la vita utile del cespite a causa di vincoli contrattuali o tecnici, occorre mantenere immutata la durata del piano di ammortamento, incrementando pro quota le quote degli esercizi successivi.

Non sembra in discussione, invece, che le imprese che rientrano nell’estensione possano decidere, per il 2021, di operare solo una sospensione parziale dell’ammortamento, e non per forza del 100% del costo.

Restano ferme le cautele originarie, ossia, in ambito civilistico, l’obbligo che utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non imputata in bilancio a seguito della deroga siano accantonati in una riserva indisponibile, che potrà essere «liberata» solo in funzione della successiva iscrizione a conto economico della quota di ammortamento sospesa (oppure in caso di vendita del cespite).

In caso di utili di esercizio di importo inferiore alla quota di ammortamento sospesa, la riserva indisponibile dovrà essere alimentata utilizzando riserve di utili pregressi o altre riserve patrimoniali disponibili. In mancanza anche di queste, il vincolo è apposto sugli utili degli esercizi successivi. Ai fini fiscali è consentito (ma non obbligatorio: risposta ad interpello n. 607/2021 e Norma Aidc n. 212/2021) dedurre in via extracontabile (ovvero mediante variazione in diminuzione nei modelli Redditi e Irap) la quota di ammortamento sospesa, anche se non imputata a conto economico.

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