Controlli e liti

Stop ai documenti in appello non esibiti all’ufficio

di Andrea Taglioni


È inammissibile la prova documentale fornita in sede di appello se i documenti, specificatamente richiesti con l’invito dell’ufficio, non sono stati forniti nella fase amministrativa. Ciò vale, nonostante non sussistano limitazioni alla produzione in appello di qualsiasi documento, anche se già disponibile in precedenza, qualora il questionario contenga l’indicazione specifica dei documenti da esibire e le conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza alle richieste formulate dall’Amministrazione Finanziaria. A precisarlo è la Ctr Toscana con la sentenza 1214/04/2018 (clicca qui per consultarla).

In pratica era accaduto che in primo grado i giudici avevano ritenuto che non fosse preclusiva la produzione documentale, riguardante alcune voci contabili e contestate con l’avviso di accertamento, intervenuta in sede contenziosa, stante la genericità dell’invito in relazione alla documentazione richiesta.

Da qui l’eccezione dell’agenzia delle Entrate rivolta a contestare l’inammissibilità dell’ulteriore documentazione presentata in sede di appello in relazione alla quale in precedenza l’Ufficio aveva avanzato la produzione.

L’articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede che le notizie, i dati, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Questa preclusione deve essere formalizzata all’interno del questionario con il quale vengono indicati i documenti da esibire. A sua volta l’articolo 58 del Dlgs 546/1992, prevede la facoltà che nel giudizio di appello, le parti possono produrre nuovi documenti.

Innanzitutto i giudici precisano, in ossequio ai principi espressi dalla Corte costituzionale (sentenza 199/2017), che non deve essere preclusa la possibilità di produrre nuovi documenti anche in appello visto e considerato che tale facoltà è comunque riconosciuta a entrambe le parti del giudizio. Ma nel caso esaminato, però, la limitazione alla produzione di ulteriore documentazione trova il suo fondamento giuridico non solo nella specificità delle richieste avanzate con il questionario ma anche nell’avvertimento contenuto in quest’ultimo delle conseguenze scaturenti dalla mancata ottemperanza.

Ne è scaturito, in termini sostanziali, come la preclusione alla produzione documentale, prevista da una norma procedimentale, ma con evidente carattere processuale, prevale sulla norma che, nonostante la sua specialità, disciplina il processo tributario.

Quindi, pur essendo pacifica la produzione di nuovi documenti in sede di appello questa trova il suo limite nella misura in cui l’agenzia delle Entrate, specificando i documenti che il contribuente deve consegnare, avverte che gli stessi non prodotti tempestivamente non potranno essere utilizzati in sede contenziosa.

Ctr Toscana, sentenza 1214/04/2018

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