Stop alla rettifica del valore di cessione deciso con pubblico incanto
Il criterio generale di determinazione del prezzo di cessione può essere derogato anche nelle ipotesi (oltre quelle predeterminate dalla legge) in cui la determinazione avvenga a seguito di pubblico incanto; nell’ottica voluta dalla norma non conta tanto la differente finalità delle espropriazioni forzate rispetto alle procedure concorsuali, quanto , piuttosto, la modalità attraverso la quale si perviene alla definizione del prezzo di cessione, che ,ove assistita da forme pubbliche , per le garanzie che assicura per legge, rende certo che il prezzo di aggiudicazione sia quello effettivo e quindi pone quel valore come base imponibile ai fini della quantificazione dell’imposta di registro.
Questo il principio emergente dalla sentenza della Ctr Lombardia 572/2019 del 6 febbraio.
Oggetto della controversia esaminata era un avviso di rettifica e liquidazione , ai fini del registro, emesso dall’amministrazione finanziaria e relativo ad un atto di cessione d’azienda fra una Spa in fallimento (cedente) e un’altra società (cessionaria); tale cessione avveniva al prezzo dichiarato nell’atto registrato e comprendeva beni immobili, mobili e avviamento.
L’Ufficio, previa attivazione del contraddittorio preventivo, riteneva di dover rettificare in aumento il valore del complesso aziendale in riferimento al valore venale dei beni immobili in esso ricompresi; la ricorrente, quindi, impugnava l’atto eccependone l’illegittimità e rilevando come , nel caso di specie, ai fini della determinazione della base imponibile per la liquidazione dell’imposta di registro, dovesse farsi riferimento all’articolo 44 del Testo unico del registro ( Tur) il quale prevede una deroga alla regola generale di cui all’articolo 43 (valore del bene trasferito) . Il perimetro entro cui opera l’articolo 44, secondo la parte privata, è costituito dalle ipotesi in cui la vendita dei beni sia fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto; perimetro in cui rientrava, a suo dire, anche la vendita, come nel caso di specie, perfezionatasi a seguito dell’espletamento di una procedura competitiva e successiva aggiudicazione ( ex articolo 107 legge fallimentare) e non a seguito di trattativa privata. L’Ufficio contrastava tale eccezione sostenendo, invece, che fosse applicabile la regola generale dell’articolo 43 del Tur , in quanto il successivo articolo 44 è norma eccezionale e non interpretabile in modo estensivo o analogico , non applicabile pertanto al di fuori dei casi espressamente previsti. La Ctp accoglieva il ricorso in aderenza alla tesi della parte privata.
Il Collegio regionale, “chiamato in causa” dal gravame di parte pubblica, decide di confermare il decisum dei primi giudici, richiamando la ratio legislatoris dell’articolo 44 Tur ( deroga alla regola generale) da individuare nel tipo delle procedure elencate , assistite per loro natura da pubblico affidamento, sia con rispetto al procedimento di formazione del prezzo di aggiudicazione sia rispetto all’effettività del prezzo di aggiudicazione come quello realmente corrisposto dal compratore. La Ctr considera dirimente, nel caso di specie, il fatto che il trasferimento era sì avvenuto con le forme proprie di una vendita privata (atto pubblico notarile) ma come formalizzazione di un procedimento che aveva portato alla determinazione del prezzo attraverso il pubblico incanto (autorizzazione giudice delegato/pubblicizzazione della vendita e pubblicazione dell’invito/esame delle offerte su autorizzazione del G.D./aggiudicazione dopo pubblico incanto); tutti presupposti, chiosa il Collegio, per l’applicazione della deroga ( articolo 44).
Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la Ctr afferma il seguente principio :
«Nell’ottica voluta dalla norma , non conta tanto la differente finalità delle espropriazioni forzate rispetto alle procedure concorsuali, ma ciò che conta è la modalità attraverso la quale si perviene alla definizione del prezzo di cessione, che ove assistita dalle forme pubbliche individuate dalla norma, per le garanzie che assicura per legge, rende certo che il prezzo di aggiudicazione sia quello effettivo e quindi pone quel valore come base imponibile ai fini della quantificazione dell’imposta di registro».
La norma interpretata
L’articolo 44, Dpr 131/1986, derogando alla regola generale di cui all’articolo 43 secondo cui la base imponibile ai fini dell’imposta di registro nelle cessioni a titolo oneroso è costituita dal valore del bene, stabilisce che «per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all’asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile è costituita dal prezzo di aggiudicazione».