Adempimenti

Stp, per visto di conformità al socio professionista basta il controllo dei diritti di voto

Dalla risoluzione 10/E/2022 via libera nel caso in cui la maggioranza del capitale non sia detenuta da iscritti agli Albi. Rivista la precedente posizione della risoluzione 23/E/2016

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di Giorgio Gavelli

Non occorre nelle società tra professionisti (Stp) la «doppia maggioranza qualificata» dei due terzi calcolata per quote e per teste per ottenere l’inserimento nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità dei professionisti soci. Il requisito necessario all’iscrizione può essere posseduto anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, purché tali soci detengano il controllo dei diritti di voto della Stp garantito attraverso l’adozione di «patti parasociali o clausole statutarie» e cioè possano esprimere la maggioranza dei due terzi nell’assunzione delle decisioni societarie. Così la risoluzione 10/E/2022.

Rivedendo la precedente posizione della risoluzione 23/E/2016, l’Agenzia “ammorbidisce” i vincoli necessari per consentire ai soci di Stp il rilascio del visto di conformità, interpretando in maniera meno stringente l’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge 183/2011, secondo cui «in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci».

Le Entrate prendono atto della segnalazione operata dall’Agcom (Autorità garante della concorrenza e del mercato) al ministero della Giustizia e al ministro dello Sviluppo economico finalizzata a privilegiare l’interpretazione della norma secondo la quale i due requisiti della maggioranza dei due terzi «per teste» e «per quote di capitale» non vengono considerati cumulativi. Peraltro Agcom ha invitato il legislatore a intervenire direttamente sul testo normativo per rendere ancora più chiara questa lettura, considerata conforme allo spirito della disposizione e ai principi concorrenziali. Lettura che sembra accolta anche dagli stessi Ordini professionali, come dimostrerebbe l’informativa 60/2019 del Cndcec ed il «Pronto Ordini» 132/2021, quest’ultimo in tema di costituzione di una Stp nella forma di società semplice, con la maggioranza della partecipazione al capitale sociale attribuita ai soci non professionisti.

Via libera al visto, quindi, anche quando la maggioranza del capitale sociale non è detenuta da professionisti iscritti nei relativi albi, ma nei patti parasociali sia disposto che i soci certificatori detengono il controllo dei diritti di voto della Stp.

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