Imposte

Stretta sugli interessi delle holding

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di Gianfranco Ferranti

La legge di Bilancio per il 2018 (205/2017) ha modificato la disciplina degli interessi passivi per le società con partecipate estere e per le Sim, con effetti penalizzanti che si produrranno già nelle prossime dichiarazioni dei redditi (modello Redditi 2018 relativo al 2017).

Per le holding italiane che posseggono partecipazioni in società non residenti controllate diminuisce, dal 2017, l'importo massimo deducibile degli interessi passivi a causa dell'eliminazione della norma che consentiva di tenere conto, nel calcolo del Rol, anche dei dividendi incassati relativi a tali partecipazioni.

Le Sim potranno, invece, dedurre gli interessi passivi, già dal reddito dello scorso anno, nella misura del 96 per cento.

Il calcolo del Rol
L'articolo 96, comma 1, del Tuir stabilisce che l'eccedenza degli interessi passivi rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del Rol della gestione caratteristica, intendendosi per tale, ai sensi del successivo comma 2, la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettere a) e b), del Codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b) - relative all'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali - nonché dei canoni di leasing dei beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Il comma 2 è stato modificato dall'articolo 13-bis del Dl 244/2016 che ha stabilito, a partire dal 2016, la rilevanza – ai fini del calcolo del Rol – anche delle componenti “straordinarie” che in precedenza erano escluse, facendo, però, eccezione per quelle derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.

L'articolo 4, comma 1, lettera a), del Dlgs 147/2015 aveva introdotto, nell'ultimo periodo del comma 2, una disposizione in base alla quale confluivano nel Rol anche i dividendi relativi a partecipazioni detenute in società non residenti controllate, al fine – come precisato nella relazione illustrativa – di incrementare il plafond di deducibilità degli interessi passivi, evitando di penalizzare ingiustamente gli investimenti in società estere.

L'articolo 1, comma 994, della legge 205/2017 ha abrogato tale previsione, che ha avuto applicazione soltanto nel periodo d'imposta 2016. La norma soppressa faceva riferimento ai «dividendi incassati». Quindi, non rilevano più, ai fini del Rol, gli utili percepiti a partire dal 2017, anche se deliberati nell'anno precedente.

Le ricadute dell’intervento
La modifica normativa consente di ottenere un recupero di gettito di 145,2 milioni nel 2018 e di 83 milioni di euro in ciascuno dei quattro anni successivi.

Nella relazione illustrativa è precisato che tale modifica «è coerente con i principi desumibili dall'articolo 4 della direttiva 2016/1164/UE» (cosiddetta Anti tax avoidance directive, Atad 1), recepita dalla legge delega 163/2017 e alla quale gli Stati membri devono uniformarsi entro il 31 dicembre 2018. Nell'articolo 4 è stabilito, per la deducibilità degli interessi, il limite del 30% dell'Ebitda, senza fare riferimento ai dividendi.

L'intervento sarebbe risultato più sistematico e meno penalizzante se la direttiva fosse stata attuata nella sua interezza, sostituendo il riferimento al Rol “contabile” con quello all'Ebitda “fiscale” e utilizzando la possibilità di:
• calcolare gli interessi passivi eccedenti a livello di gruppo;
• dedurli integralmente in presenza di «un'entità indipendente» (cioè «un contribuente che non è parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria e non ha alcuna impresa associata o stabile organizzazione»);
• riportarli anche all'indietro.

È stata, inoltre, segnalata la possibile violazione della direttiva “madre-figlia” perché la tassazione del 5% dei dividendi è stata prevista per “recuperare” forfettariamen te gli oneri, compresi quelli finanziari, sostenuti per l'acquisto della partecipazione da cui derivano dividendi non imponibili e tali oneri dovrebbero, quindi, restare deducibili.

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