Adempimenti

Studi di settore, al Fisco le cause di non congruità

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di Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi

Scade il 28 febbraio il termine per l'invio delle giustificazioni inerenti le situazioni di non congruità, non normalità e non coerenza, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in Unico 2013. Con la stessa comunicazione è possibile anche fornire informazioni in merito all'indicazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.
Il software è disponibile dal 4 dicembre scorso e il canale telematico è aperto dal 5 dicembre. Si tratta di un'opportunità (non di un obbligo) che deve essere valutata da coloro che si trovano in una situazione di non allineamento con le aspettative di Gerico o che ritengono opportuno anticipare le ragioni che hanno determinato precise scelte dichiarative. In pratica la comunicazione serve a anticipare il contraddittorio con l'ufficio al fine di evitare di entrare nelle liste dei soggetti da controllare.
Alla luce dell'inasprimento delle sanzioni irrogabili a coloro che indicano cause di esclusione non esistenti, l'utilizzo del software giustificativo è destinato ad aumentare per due ordini di motivi. Perché in certi casi può essere opportuno rafforzare le ragioni che hanno condotto ad autocertificare la sussistenza della causa di esclusione. O perché, in presenza di situazioni dubbie, anziché forzare l'indicazione della causa di esclusione «periodo di non normale svolgimento dell'attività», può essere consigliabile applicare lo studio, salvo rimandare al software le giustificazioni delle anomalie di risultato segnalate da Gerico.
Il sistema richiede la compilazione di una scheda informativa nella quale vanno in pratica indicate le osservazioni del contribuente. In questo senso, quindi, la comunicazione è una sorta di appendice descrittiva del quadro annotazioni contenuto nel modello studi. Nella comunicazione occorre indicare il "Protocollo dichiarazione" e il "Progressivo protocollo" relativi alla dichiarazione di riferimento, affinché vengano abbinate. Le schede informative sono cinque, ciascuna dedicata a una specifica causale: inapplicabilità, esclusione, coerenza, normalità economica, congruità. Qualora il contribuente risulti sia non congruo sia non coerente, potrà comunicare quanto necessario accedendo alle due maschere.
Le situazioni maggiormente delicate che possono essere gestite con il software sono ovviamente quelle connesse allo stato di non congruità. In questi casi il contribuente dovrà avere cura di indicare per quali ragioni lo studio di settore non è stato in grado di cogliere appieno la realtà aziendale specifica. Nel giustificare lo scostamento è consigliabile, ove possibile, entrare nel merito della situazione contingente, piuttosto che fare riferimenti a elementi generici. È sempre meglio, infatti, contestualizzare le situazioni che possono avere inciso sulla capacità di produrre ricavi, ricordando che Gerico muove su basi meramente statistiche. Possono, al riguardo, essere di aiuto quelle che la giurisprudenza di merito ha riconosciuto come cause che possono giustificare lo scostamento tra i dati contabili e la ricostruzione standardizzata operata dallo studio di settore. Frequenti cause di giustificazione sono poi correlate alla crisi economica che molto spesso non è efficacemente pesata dai "correttivi anticrisi" ufficiali che vengono varati ogni anno. Per queste vie si possono ipotizzare alcune delle giustificazioni utili: calo del fatturato dovuto alla perdita di clienti, perdite dovute al deterioramento dei crediti (fallimenti, procedure concorsuali), ricorso a procedure speciali (ad esempio la cassa integrazione), conflittualità tra soci, problemi di salute, condizioni di marginalità economica eccetera.
Per quanto riguarda la non coerenza agli indici elaborati da ciascuno studio di settore, una situazioni nuova e particolare di quest'anno è quella che attiene alla non coerenza dell'indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi", derivante dall'impatto nei calcoli dell'Irap deducibile pagata sul costo del lavoro. Chi non avesse fatto in tempo a recepire le indicazioni date dalle Entare nella circolare 30/E/2013 – cioè di giustificare l'incoerenza nella dichiarazione presentata a settembre – vi può provvedere ora con l'invio della comunicazione telematica.

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