Studi di settore, sul «peso» per l’accertamento pronunce ancora di segno discordante
Marcia indietro della Cassazione sugli studi di settore. Per i giudici di legittimità, ordinanza 23252/19 , depositata il 18 settembre 2019, l’accertamento mediante studi di settore ha valore di presunzioni legali, che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario. La sentenza è in palese contrasto con le precedenti che si sono susseguite dal 2009 in poi. Affermare, nel 2019, che con gli studi di settore la legge ha previsto una presunzione legale, significa emettere una sentenza contraria alle precedenti, di univoco e consolidato orientamento della Cassazione, che ha più volte affermato che gli studi di settore, così come i parametri, rappresentano un sistema di presunzioni semplici. In questo senso, si vedano, tra le tante, le sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, a Sezioni unite, depositate il 18 dicembre 2009.
Quando per la Cassazione gli studi sono una presunzione legale
Per i supremi giudici, ordinanza 23252/19, esigenze di chiarezza suggeriscono di indicare il seguente principio di diritto: «Il calcolo del reddito effettuato mediante lo studio di settore, a seguito dell’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, è idoneo ad integrare presunzioni legali che sono, anche da sole, sufficienti ad assicurare valido fondamento all’accertamento tributario, ferma restando la possibilità, per l’accertato, di fornire la prova contraria, in fase predibattimentale e anche in sede contenziosa».
Quando per la Cassazione gli studi sono presunzioni semplici
Per la Cassazione, a sezioni unite civile, sentenza 26635/09, depositata il 18 dicembre 2009, si può affermare il seguente principio di diritto: «La procedura di accertamento standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento».
Il fatto curioso è che, a distanza di 24 ore dell’ordinanza 23252/19, in base alla quale gli studi di settore hanno valore di presunzioni legali, nell’ ordinanza 23357/19 , depositata il 19 settembre 2019, i supremi giudici hanno ribadito quanto «chiarito dalle Sezioni unite (sentenza n. 26635 del 18 dicembre 2009 e successive)» che la procedura di accertamento standardizzato mediante i parametri o gli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici.
Nell’ordinanza 23357/19, si richiama inoltre la precedente 8854 del 2019, nella quale la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito che «l’amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una grave incongruenza».
Cassazione, ordinanza 23252/2019
Cassazione, ordinanza 23357/2019