Su resi e premi dell’anno precedente principio di competenza in bilico
Resi di prodotti e premi a clienti sono tipiche operazioni che, riferite ad un esercizio, hanno spesso la loro conclusione nell’esercizio successivo. Con la pubblicazione della circolare n.15 Assonime torna, tra l’altro, sul tema, molto discusso a livello professionale, relativo alle operazioni successive alla chiusura dell’esercizio e della loro rilevanza fiscale, già commentata dal Cndcec nel Documento di Ricerca datato 24 aprile. L’argomento è trattato da anni nel principio Oic 29, ma l’avvento del principio della derivazione rafforzata, e quindi dell’eventuale rilevanza anche fiscale delle singole operazioni, ha reso il tema di stringente attualità
Il profilo contabile dettato dall’Oic 29 è sufficientemente chiaro, nel senso che devono essere recepiti quei fatti, positivi e/o negativi, che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell’esercizio, e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.
LOic ha preso posizione, e l’Agenzia l’ha sostanzialmente condivisa traendone le conseguenze sul piano fiscale, stabilendo il principio secondo il quale i fatti sopravvenuti di cui occorre tener conto in base all’Oic 29 servono a quantificare meglio le poste che attengono economicamente al bilancio dell’esercizio già chiuso – e che sono state specificate da tali fatti – senza tuttavia cambiarne la natura. Per cui, un accantonamento resta tale, e non si trasforma in un debito, anche se le informazioni sopravvenute permettono di determinarne con esattezza l’importo.
Nella pratica professionale, però, si riscontrano ancora alcuni casi dubbi, solo in parte chiariti tanto dagli Oic che dalle Entrate. Ci si riferisce tra le altre a due situazioni piuttosto frequenti:
il riconoscimento di premi su acquisti e vendite effettuate nell’anno «t», stimati nei primi mesi dell’anno «t+1», ma definitivamente quantificati dopo che il bilancio è stato chiuso e regolarmente approvato;
la gestione dei resi merce successivi alla chiusura dell’esercizio.
I premi su acquisti e vendite
I premi relativi all’anno «t» sono di competenza fiscale dell’anno «t», ancorché definiti nei mesi immediatamente successivi alla chiusura dell’esercizio. Non si tratta, quindi, di accantonamenti che, come anticipato, non sarebbero fiscalmente rilevanti, ma di veri e propri costi (dal lato del venditore), ovvero ricavi (dal lato dell’acquirente). Tuttavia, può succedere che la precisa quantificazione delle somme spettanti avvenga solo dopo la chiusura del bilancio e la relativa approvazione. Come comportarsi in questi casi? La presenza di un contratto tra le parti permette solitamente di effettuare una stima attendibile e di stanziare il relativo importo nel bilancio, e tale importo (già in passato ed ora ancor di più in virtù della derivazione rafforzata) viene trasferito tale a quale a livello fiscale, anche se poi, a bilanci chiusi, può venire in parte integrato ovvero decurtato con un calcolo definitivo (in contraddittorio) che va considerato alla stregua di una sopravvenienza attiva o passiva, pure fiscalmente rilevante ma di competenza dell’anno successivo.
I resi merce
Succede con una certa frequenza che debbano essere gestiti resi di merce relativi a vendite dell’anno precedente, ad esempio perché emerge un vizio. In questo caso la situazione sembra più complessa da gestire. Da un lato infatti ci si deve chiedere se la correzione debba essere apportata sulle vendite, ovvero sugli acquisti, dell’anno precedente oppure no, considerando il fatto come “nuovo”, e quindi di competenza dell’esercizio successivo. In quest’ultimo caso (che potrebbe costituire il comportamento tipico nell’ipotesi di irrilevanza sostanziale del differenziale), la sopravvenienza verrebbe gestita come dettato dall’emendamento di fine 2017 al principio Oic 12, vale a dire a diretta riduzione della stessa voce di costo (o di ricavo), anche se non interessata dall’originario importo iscritto l’anno precedente. D’altro lato, qualora si intervenga a correzione dell’esercizio precedente - come sembra probabilmente corretto per importi di rilievo, in considerazione del fatto che la merce presentava già, ab origine, il vizio poi manifestato - deve essere anche valutato l’impatto sulle giacenze di magazzino a fine anno, stimate in prima battuta come se l’operazione si fosse conclusa senza conseguenze. Impatto che, a livello fiscale, per i prodotti resi, potrebbe innestare una (s)valutazione ex articolo 92, comma 5, del Tuir, caratterizzata da una disciplina assai restrittiva (spesso fonte di contenziosi) e sottratta alla derivazione rafforzata. Simili considerazioni andranno effettuate laddove, in alternativa al reso, ci si accordi per uno sconto (ipotesi possibile solo ove la contestazione sia parziale), in quanto anch’esso, evidentemente di natura non finanziaria, oltre a riflettersi sulla posizione creditoria/debitoria, può potenzialmente retroagire e modificare i costi/ricavi dell’anno precedente e le giacenze di magazzino dell’acquirente.