Adempimenti

Subappalti Pa, fornitori al riparo dalla fattura elettronica

di Benedetto Santacroce

L’obbligo di fatturazione elettronica che scatta dal 1° luglio per i subappalti e subcontratti nei rapporti con una pubblica amministrazione, anche dopo i chiarimenti formulati dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 8/E/2018, presenta dei profili di dubbio sul perimetro di prima applicazione che stanno creando non pochi problemi applicativi. A dire il vero, la specifica incertezza di inquadramento soggettivo di imprese e professionisti interessati dal nuovo obbligo ha scatenato una vera e propria corsa contro il tempo, coinvolgendo imprese di ogni genere che, direttamente o indirettamente, forniscono beni per l’esecuzione di un contratto pubblico.

L’articolo 1, comma 917 della legge di Bilancio prevede espressamente che dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo della fattura elettronica per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una Pa. Sul piano definitorio, il campo di applicazione della norma va ricondotto nell’alveo del codice degli appalti (Dlgs 50/2016) e della normativa antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010). In particolare, il codice definisce in modo puntuale all’articolo 105 cosa si intende per subappalto e per subcontraente.

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Il subcontratto è il contratto, diverso dal subappalto, con cui l’affidatario affida a terzi lavori e forniture nell’ambito dell’appalto. In effetti, i subcontratti sono comunicati dall’affidatario alla stazione appaltante prima dell’inizio della prestazione. Inoltre, lo stesso articolo 1, comma 917 definisce il concetto di filiera d’impresa: vale a dire l’insieme dei soggetti destinatari degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della legge 136/2010, che intervengono nel ciclo di realizzazione del contratto anche con noli, forniture di beni e prestazioni di servizio, compresi quelli di natura intellettuale.

Sul tema degli appalti e fatturazione elettronica è intervenuto il provvedimento 89757 del 30 aprile 2018 delle Entrate. Qui viene chiarito che l’obbligo della fattura elettronica troverà applicazione dal 1° luglio per i soli rapporti (appalti e altri contratti) diretti tra il soggetto titolare del contratto (appaltatore) e la Pa, nonché tra il primo e coloro di cui si avvale per l’esecuzione del contratto. Sul piano interpretativo, è intervenuta la circolare 8/E/2018, che sul punto specifica che, in attesa di un successivo documento di prassi, si ribadisce quanto espressamente affermato nel predetto provvedimento dell’agenzia delle Entrate e, esemplificando la stessa Agenzia, sottolinea che se l’impresa A stipula un contratto di appalto con la Pa (X) ed un subappalto o subcontratto con B e C per la realizzazione di alcune delle opere, le prestazioni rese da A ad X saranno necessariamente documentate con fatture elettroniche al pari di quelle da B o da C ad A. Al contrario, laddove B o C si avvalessero di beni e servizi resi da ulteriori soggetti (ipotesi B) per questi rapporti la fatturazione elettronica non sarebbe obbligatoria.

Nelle fatture elettroniche da subappalto e subcontratto, nella predetta accezione, è necessario indicare il Cig o il Cup per la tracciabilità diretta dei flussi finanziari. Dalla ricostruzione normativa e interpretativa, è chiaro che la fattura elettronica va applicata negli appalti solo nei confronti della stazione appaltante pubblica o da parte di coloro che nell’esecuzione del contratto di appalto sono titolari di contratti di subappalto propriamente detto (vale a dire che esegue direttamente una parte dell’appalto) e di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante e gli viene imposto il Cig o il Cup).

Si ritiene che siano esclusi tutti coloro che, ad esempio, forniscono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale, con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione del Cig e Cup. Ad esempio, sembra da escludersi dall’obbligo di fattura elettronica colui che rifornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo ne faccia l’appaltatore stesso. Perché, ad esempio, alcuni beni vengono utilizzati nell’appalto pubblico e il resto in una fornitura privata. Aspettiamo un chiarimento in merito dell’agenzia delle Entrate.

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