Sui requisiti applicativi per beneficiare dell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter del Tus, con riferimento ai trasferimenti di aziende e quote sociali a favore di coniuge e discendenti, c'è maggiore chiarezza grazie alle modifiche introdotte dal Dlgs n. 139/2024, pubblicato nella GU n. 231 dello scorso 2 ottobre.
L'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-ter del Tus prima delle modifiche
All'articolo 3, comma 4-ter del Dlgs n. 346/1990 (Tus), com'è noto, il Legislatore ha previsto un'importante esenzione fiscale, per effetto della quale non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti (effettuati anche mediante patti di famiglia) di aziende, rami di aziende, quote sociali e azioni, realizzati in favore dei discendenti e del coniuge.
La ratio della norma deve individuarsi nella volontà di rendere meno gravosi, non sottoponendo a tassazione...