Imposte

Sul distacco del personale coperto dal solo rimborso è dovuta anche l’Iva

La Corte di Giustizia Ue contraddice la norma italiana secondo cui le operazioni a prezzo di costo non rilevano

Sono tassati ai fini Iva i prestiti e i distacchi di personale di una controllante presso la sua controllata, a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo, a patto che gli importi versati dalla controllata a favore della società controllante, da un lato, e tali prestiti o distacchi, dall’altro, si condizionino reciprocamente.

Le conclusioni a cui giunge la Corte di Giustizia con la sentenza C-94/19, sono rivoluzionarie al punto tale da mettere in discussione la legittimità della disciplina normativa italiana sul tema in vigore dal 1988, in riferimento alla quale si era formata giurisprudenza e prassi consolidata.

La norma sotto accusa è l’articolo 8, comma 35, della legge 67/88, che recita: «Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’(Iva) i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo». E in effetti, fino ad oggi, il rimborso erogato dalla società “utilizzatrice” del personale distaccato pari al costo del personale sostenuto dalla società che procedeva al distacco non era soggetto ad Iva. La posizione, validata dalla prassi e dalla giurisprudenza, è stata fino ad ieri un punto fermo almeno nelle ipotesi di rimborso pari al costo. L’inaspettata pronuncia dei giudici europei manda in tilt questo principio e mette i giudici italiani nelle difficili condizioni di valutare le circostanze – ora notevolmente più ristrette – di non applicabilità dell’Iva in riferimento a tali fattispecie.

Il caso sottoposto all’attenzione della Corte di Giustizia è quello in pratica più diffuso: la controllante distacca presso la sua controllata parte del suo personale (nel caso in specie uno dei suoi dirigenti) per occupare un posto (quello di direttore) in uno degli stabilimenti di quest’ultima.

La controllata (distaccataria) riceve dalla controllante (distaccante) fatture con importi corrispondenti ai costi sostenuti per il personale distaccato. Al momento del rimborso alla controllante dei costi relativi al distacco, la controllata applica l’Iva ai fini del successivo esercizio della detrazione.

L’Amministrazione finanziaria, contrariamente, ritiene tali somme estranee alla sfera di applicazione dell’Iva e provvede al recupero dell’imposta detratta in capo alla controllata.

Dopo vari gradi di giudizio, finalmente, la questione arriva a Lussemburgo. Qui i giudici europei sembrano dare rilevanza essenzialmente a due elementi:

1) l’esistenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero di un nesso diretto tra la prestazione di distacco del dirigente e la controprestazione di pagamento degli importi fatturati;

2) l’irrilevanza dell’importo del corrispettivo, che può essere pari, superiore od inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione.

In particolare, quanto al primo punto, è importante non trascurare il fatto che un’operazione è imponibile ai fini Iva solo quando effettivamente tra il prestatore e il committente esiste un rapporto giuridico tale per cui si realizza uno scambio di prestazioni reciproche ed il compenso ricevuto dal prestatore è a tutti gli effetti il controvalore del servizio prestato al beneficiario. Solo a tale condizione può parlarsi di nesso diretto che giustifica l’imponibilità ai fini Iva. In sostanza, traslando tale principio al contratto di distacco, la Corte ritiene che, laddove il pagamento della società distaccataria degli importi fatturati dalla distaccante costituisca condizione affinché quest’ultima proceda a distaccare il dirigente, e considerati tali importi come corrispettivo del distacco, esiste il nesso diretto tra le prestazioni (punto 27 della sentenza).

È chiaro che tale condizione potrebbe non realizzarsi e di fatto non si realizza qualora l’interesse effettivo della distaccante è altro rispetto al mero rimborso del costo del personale distaccato. In questi termini, il citato punto 27 della sentenza lascia aperto uno spiraglio di non imponibilità Iva per le prestazioni in questione.

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