Imposte

Sulla congruità delle parcelle nessuna bussola

Pochi i riferimenti normativi per calcolare l’onorario di chi assevera o mette il visto: le indicazioni degli Ordini guardano a una percentuale sul costo dei lavori

di Giorgio Gavelli e Luca Rollino

Il primo decreto antifrodi (Dl 157/2021) e la legge di Bilancio per il 2022 hanno ampliato gli obblighi in materia di asseverazione tecnica e visto di conformità per gli interventi edilizi che godono delle detrazioni fiscali. Dal 12 novembre 2021 gli obblighi riguardano anche i bonus ordinari diversi dal 110%, in caso di cessione e sconto in fattura (fatta eccezione per gli interventi in edilizia libera o di importo inferiore ai 10mila euro), oltre che il superbonus anche se mantenuto in dichiarazione.

La legge di Bilancio per il 2022, poi, ha stabilito come i compensi professionali per attestazioni/asseverazioni siano detraibili anche per i bonus diversi dal 110%, con la stessa aliquota della detrazione prevista per l’intervento.

Detraibilità che è stata confermata, sia in sede interpretativa che con un apposito inciso contenuto nel decreto Milleproroghe, anche per le spese per i bonus minori sostenute nel periodo compreso tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021.

Il calcolo delle parcelle

Ma non è stato ancora stabilito, in modo univoco, un criterio per individuare la congruità delle spettanze per queste attestazioni.

Per le asseverazioni delle spese agevolate di riqualificazione energetica si ha una prima indicazione fornita dal Dm Requisiti Ecobonus del 6 agosto 2020, il quale, nell’allegato A, paragrafo 13, prevede che siano detraibili anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla redazione dell’attestato di prestazione energetica (Ape), nonché per l’asseverazione, secondo i valori massimi di cui al decreto del ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (cosiddetto decreto parametri).  Ma questo decreto non prevede una voce specifica ed esplicita per l’asseverazione. Si è cercato quindi di individuare le voci che, per analogia, fossero assimilabili. Questa strada, scelta ad esempio dalla Rete delle professioni tecniche, porta a quantificare il valore dell’asseverazione come una percentuale dell’importo dei lavori asseverati, al netto di Iva e spese professionali (che però concorrono a generare l’ammontare totale di spesa agevolata).

Una metodologia proponibile per asseverazioni del 110% e per ecobonus minori: in quest’ultimo caso, per lo sconto in fattura resterà a carico del beneficiario un costo diretto (tra il 35% e il 50% della spettanza tecnica, a seconda dell’aliquota di agevolazione) ed eventualmente gli oneri finanziari passivi (che sui 10 anni – ecobonus “ordinario” -possono incidere sino al 20% dell’importo detratto). Per analogia, si può utilizzare questa stessa impostazione anche per tutte le altre asseverazioni (sismabonus super e ordinario, bonus casa, bonus facciate), per le quali non vi è un esplicito riferimento legislativo che indichi come calcolare le spettanze.

In alternativa, lo stesso Dm del 17 giugno 2016 indica che per le prestazioni non previste nel decreto, se non si può fare ricorso al criterio di analogia, si possa tener conto dell’impegno del professionista e dell’importanza della prestazione, nonché del tempo impiegato, con riferimento ai seguenti valori:

professionista incaricato euro/ora (da 50,00 a 75,00);

aiuto iscritto euro/ora (da 37,00 a 50,00);

aiuto di concetto euro/ora (da 30,00 a 37,00).

Si tratterebbe, in tal caso, di stimare a preventivo un tempo necessario per acquisire tutti gli elementi necessari per l’asseverazione. Tuttavia, il valore finale sarebbe determinabile solo a consuntivo e potrebbe non essere proporzionalmente correlato al valore dei lavori asseverati, come quando invece si procede per analogia.

Il visto dei fiscalisti

Ancora più difficile è capire come stimare la congruità del compenso per il visto di conformità. Premesso che è dubbia in questo caso l’esistenza stessa di un obbligo di attestazione di congruità (si veda Il Sole 24Ore del 18 febbraio), l’unico riferimento attendibile pare essere il Dm 140/2012, con un benchmark di riferimento secondo cui il compenso potrebbe ragionevolmente essere compreso tra l’1 e il 3% del bonus attestato (si veda il documento Fnc/Cndcec del 19 aprile 2021 sul visto Superbonus).

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