Imposte

Sulle fatture pesano le variabili territoriali e quelle applicative

Nella definizione degli accordi non vanno ignorati aspetti particolari

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di Matteo Balzanelli e Massimo Sirri

Quando viene fatturata una spesa sostenuta in nome proprio ma per conto altrui, in forza di un mandato senza rappresentanza, la prestazione resa mantiene la stessa natura di quella ricevuta.

Prescindendo dai profili soggettivi dell’operazione per i quali non opera l’omologazione (come affermato dalla risoluzione n. 242/E/2009), ci si può domandare, se il principio valga anche in relazione al meccanismo applicativo o alle regole di territorialità. Quanto al requisito territoriale, la risoluzione n. 146/1999 ha precisato che questo va riverificato all’atto dell’addebito, con l’effetto che sul servizio ricevuto potrebbe essere dovuta l’imposta, mentre la successiva rifatturazione potrebbe risultare fuori campo Iva (Cassazione sentenza n. 24002/2013).

Si pensi al rapporto fra un distributore nazionale e la casa mandante estera, comunitaria in ipotesi. Se all’impresa residente che si occupa della commercializzazione di beni per conto del produttore estero, viene chiesto di occuparsi della promozione delle vendite, il distributore riceverà dai fornitori italiani fatture di pubblicità/marketing con Iva in base alla regola generale dell’articolo 7-ter, Dpr 633/72. Nel successivo addebito di tutte o parte delle spese (il mandato può infatti essere conferito anche nell’interesse del mandatario, il quale pertanto non recupera interamente il costo sostenuto), dovrà però essere nuovamente accertato il presupposto territoriale.

Trattandosi di un servizio generico, il ribaltamento del costo alla mandante estera avverrà quindi senza applicazione dell’Iva ai sensi dello stesso articolo 7-ter, con conseguente possibile maturazione di un’eccedenza creditoria in capo al soggetto nazionale.

È un aspetto di cui tener conto nella definizione degli accordi fra le parti. Anche altri casi meritano attenzione. Per esempio, quello in cui al distributore nazionale sia affidato un distinto incarico (non accessorio e indipendente rispetto a quello di promozione delle vendite) di assumere in locazione un capannone in Italia per il mero deposito/custodia delle merci inviate dalla mandante estera, cui saranno addebitati i relativi costi. Se il servizio, autonomamente considerato, è effettivamente riconducibile a una prestazione di tipo immobiliare, la mandataria (che subisce l’addebito del tributo dal locatore) dovrà infatti rifatturarlo applicando l’imposta a norma dell’articolo 7 -quater, lettera a) e si aprirà la partita del rimborso per la mandante comunitaria, ai sensi dell’articolo 38 bis-2 del decreto Iva.

Qualche dubbio riguarda il meccanismo applicativo. Limitandosi al caso di un’operazione interna, ci si può infatti chiedere se, qualora la prestazione rientri in una delle ipotesi di reverse charge, anche il mandatario debba attuare l’inversione contabile nella fase del riaddebito al mandante. L’enfasi attribuita anche recentemente dal principio di diritto 7/2020 all’omologazione in senso oggettivo fra le prestazioni ricevute e quelle rese, porta a ritenere che essa coinvolga anche gli aspetti procedurali e che, pertanto, il reverse charge vada replicato nella fase del riaddebito.

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