Controlli e liti

Sulle frodi Iva la prescrizione va confermata

di Giovanni Negri

La Corte costituzionale disinnesca il rischio di disapplicazione delle norme sulla prescrizione in materia Iva. La Consulta ha reso noto, con un comunicato diffuso in serata, di avere dichiarato infondate le questioni di legittimità sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano sul presupposto che la “regola Taricco” (dalla sentenza dell’8 settembre 2015 con la quale la Corte di giustizia Ue contestò l’applicazione della disciplina italiana della prescrizione, quanto ai termini di sospensione, perché rischiava di compromettere la forza dissuasiva delle misure sanzionatorie) fosse senz’altro applicabile nei giudizi in corso, in contrasto con l’ordinamento costituzionale, in particolare con il principio di legalità in materia penale.

Si era così venuta a creare una situazione di forte tensione, rispetto alla quale, la stessa Corte costituzionale, con ordinanza del 26 gennaio 2017, aveva sollecitato un nuovo intervento dei giudici comunitari, adombrando comunque anche la possibile applicazione dei cosiddetti “controlimiti” in materia penale. La Consulta allora osservava che il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale: è perciò necessario che sia analiticamente descritto, come avviene per il reato e la sanzione, da una norma in vigore al tempo in cui il fatto è stato commesso. Si tratta poi, ricordava la Corte costituzionale, di un istituto di diritto sostanziale e non processuale, che incide sulla punibilità della persona, collegato al grado di allarme sociale prodotto dal reato e all’idea che al trascorrere del tempo si attenuano le esigenze di punibilità e maturi una sorta di diritto all’oblio.

Secondo i giudici costituzionali, però, stando a quanto comunicato ieri, il presupposto di applicabilità immediata è caduto con la sentenza “Taricco bis”. Quest’ultima pronuncia, infatti, da un lato precisava che spetta al giudice nazionale verificare se la condizione richiesta dalla sentenza Taricco del 2015, secondo cui le disposizioni del Codice penale italiano impediscono di infliggere sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione, conduce a una situazione di incertezza nell’ordinamento giuridico italiano quanto alla determinazione del regime di prescrizione applicabile, incertezza che contrasterebbe con il principio della determinatezza della legge applicabile. Se così effettivamente fosse, il giudice nazionale non sarebbe tenuto a disapplicare le disposizioni del codice penale in questione.

Dall’altro lato, i giudici europei sottolineavano che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di Iva prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale non deve disapplicare le disposizioni del Codice penale sulla sospensione della prescrizione. Infatti, la Corte precisava che a questi imputati potrebbero, a causa della disapplicazione, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le misure fossero state applicate. Questi imputati potrebbero quindi essere retroattivamente assoggettati a un regime di punibilità più severo di quello in vigore al momento della commissione del reato.

Il comunicato stampa della Corte costituzionale del 10 aprile 2018

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