Imposte

Super Ace, per le società di persone il nodo dell’utile di esercizio

Le istruzioni al modello SP indicano l’utile destinato a riserva (come per le società di capitali) e non quello maturato

di Paolo Meneghetti

Il tema della Super Ace riguarda anche le società di persone e le imprese individuali in contabilità ordinaria. Le istruzioni al modello redditi SP prevedono la stessa distinzione tra Super Ace (rigo RS44) e Ace ordinaria (rigo RS45). Ma va subito sottolineato come nel prospetto dedicato alla Super Ace non sia presente il dato del patrimonio netto, che in questo calcolo non costituisce il limite dell’agevolazione come invece avviene per l’Ace ordinaria. Peraltro, la stessa situazione si presenta nel prospetto per le società di capitali .

Utili di esercizio

Un elemento da chiarire per gli incrementi Super Ace delle società di persone è il computo dell’utile di esercizio quale posta incrementativa del 2021. Per le società di persone l’articolo 8, comma 3, del decreto 3 agosto 2017 stabilisce che l’incremento del periodo d’imposta è rappresentato dall’utile maturato nell’esercizio, non da quello destinato a riserva nello stesso esercizio. Quindi dovrebbe essere logico ritenere che l’utile rilevante ai fini Super Ace sia quello maturato nel 2021, e non quello destinato a riserva nel 2021, anche considerato che per le società di persone non esiste una procedura di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile derivante da delibera collegiale. Anzi, a leggere l’articolo 2262 del Codice civile, il socio singolo vanta un automatico diritto di credito sulla quota di utile maturato e risultante dal rendiconto approvato dai soci; diritto che, in assenza di disposizioni nello statuto, prevale sull’eventuale diversa volontà degli altri soci. Quindi niente di più lontano concettualmente rispetto alla delibera di destinazione dell’utile in sede collegiale.

Il punto, però, diventa dubbio alla luce di un passaggio ambiguo delle istruzioni, laddove per il rigo RS44 si afferma che l’incremento del capitale proprio per il 2021 è determinato in base all’articolo 5 del decreto 3 agosto 2017. Ebbene, l’articolo 5, dedicato peraltro alle società di capitali, stabilisce che l’incremento è generato dall’utile destinato a riserva; mentre è nell’articolo 8 (dedicato ai soggetti Irpef) che si parla di utile maturato. Il dubbio è che si tratti di un refuso, a meno che si voglia rendere uguale la modalità di calcolo dell’incremento per la Super Ace tra società di capitali e società di persone, tesi che tuttavia sarebbe priva di copertura nell’articolo 19, comma 2, del Dl 73/21. E lo stesso problema si pone per le imprese individuali, perché le istruzioni al prospetto Super Ace citano anche qui l’articolo 5 e non l’articolo 8 del decreto attuativo.

Trasformazione in credito

Prima delle istruzioni al modello Redditi 2022, il calcolo per la trasformazione della Super Ace non risultava chiaro. Ora invece possiamo dire che per trasformare la deduzione Super Ace in credito d’imposta si applicano alla deduzione stessa le aliquote degli scaglioni Irpef in vigore al 31 dicembre 2020. Quindi il credito è calcolato dalla società, a nulla rilevando la compagine societaria. Ma ciò non significa che tale credito vada necessariamente utilizzato dalla società, la quale potrebbe anche non detenere debiti tributari capienti da compensare. È infatti previsto il trasferimento del credito al socio: eventualità da indicare in colonna 14, come del resto già avvenuto con altri crediti d’imposta (si veda quello per investimenti in beni strumentali, circolare 9/E/21, paragrafo 5.6.3).

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