Imposte

Super sismabonus nei centri storici, progetti per unità e non per aggregati

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici interviene sul tema del 110% nei centri storici

di Alessandro Borgoglio e Silvio Rivetti

Le perplessità manifestate dall’agenzia delle Entrate circa l’applicabilità del sismabonus, anche in versione 110%, agli interventi antisismici nei centri storici non eseguiti sulla base di “progetti unitari”, sembrano destinate ad essere archiviate definitivamente.

Le risposte

Sollecitata a prendere posizione sul tema, infatti, la Commissione consultiva deputata al monitoraggio delle Linee Guida rilevanti per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con le recenti Risposte ai quesiti 4/2021 ha fornito utili indicazioni alle Entrate in merito alla corretta definizione e interpretazione dei concetti tecnici di base, indispensabili per la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali agli interventi di efficientamento antisismico dei fabbricati.

Il cortocircuito interpretativo, che ha allarmato non poco i contribuenti e gli operatori del settore, e a cui le Risposte in esame pongono la parola fine, era scaturito da un’interpretazione a dir poco restrittiva declinata dalla Direzione regionale emiliana delle Entrate, nel suo parere all’istanza di interpello n. 909-1222/2021 , in relazione alle definizioni normative contenute nell’articolo 16-bis comma 1 lettera i) Dpr 917/1986.

Secondo tale norma, infatti, gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica devono comprendere interi edifici ed essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o dei complessi di edifici collegati strutturalmente; e, in centro storico, devono essere eseguiti sulla base di “progetti unitari” e non su singole unità immobiliari.

Muovendo dal dato strettamente letterale della norma fiscale, la Direzione emiliana regionale aveva così concluso che un intervento antisismico, da svolgersi su un immobile sito in centro storico, non potesse accedere al sismabonus se eseguito autonomamente e in assenza di un “progetto unitario”, essendo irrilevante che l’immobile in questione potesse definirsi “unità strutturale”.

La Commissione consultiva è ora intervenuta alla base della questione, riconducendo le definizioni storiche contenute nelle norme fiscali (unità immobiliare, edificio, complesso di edifici collegati strutturalmente, progetto unitario), alle nuove definizioni tecniche assunte come rilevanti anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni tributarie, contenute ai punti 8.7.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 e C8.7.1.3.2 della circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 7/2019.

La Commissione ha così precisato che il concetto di “progetto unitario” di cui al citato articolo 16-bis Tuir va ricondotto e limitato al concetto di “singola unità strutturale”; e non deve essere necessariamente riferito all’intero aggregato edilizio costituente, tipicamente, il tessuto dei centri storici di tutte le nostre città.

Unità strutturale

Per completezza, le Risposte della Commissione chiariscono che il concetto tecnico di base, quello di “unità strutturale”, individua quella porzione di aggregato edilizio che presenta continuità da cielo a terra e che si caratterizza per un comportamento strutturale unitario, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e orizzontali. L’unità strutturale è dunque tale, anche se presenta le configurazioni più disparate: potendo essa risultare delimitata da spazi aperti, o da giunti strutturali, o anche da edifici contigui ma costruiti con strutture o materiali diversi, o in epoche storiche diverse.

La Commissione lascia intuire che, se il legislatore intende favorire la massima diffusione della cultura della prevenzione del rischio sismico dei fabbricati, allora è necessario aver chiaro che un’interpretazione restrittiva da parte del Fisco, limitante la spendibilità del sismabonus ai soli interventi riguardanti organicamente gli aggregati edilizi nel loro complesso, sortirebbe l’effetto esattamente contrario alla ratio normativa: e dunque impedirebbe di raggiungere l’obiettivo di ampliare al massimo grado la tutela antisismica anche nei centri storici.

E anzi, in questa prospettiva, la Commissione coglie l’occasione per ribadire l’agevolabilità, in punto sismabonus anche al 110%, di interventi mirati di riparazione o “locali”, come definiti al punto 8.4.1 del Dm 17 gennaio 2018.

Come già rilevato in suoi precedenti pareri, infatti, la Commissione puntualizza che la riduzione del rischio sismico dei centri storici costituiti da aggregati è agevolmente conseguibile mediante gli interventi locali come il miglioramento della capacità portante delle strutture orizzontali, la riduzione di pesi delle coperture, la riparazione e il ripristino di elementi ammalorati e degradati, l’inserimento di catene e tiranti: tutte opere che, se eseguite sulle parti comuni, ricadono a pieno titolo nell’agevolabilità sismabonus anche al 110%, perché miglioranti la duttilità delle singole componenti strutturali locali e, di conseguenza, dell’insieme della struttura, senza doversi espletare verifiche sismiche degli interi aggregati complessivi o delle interazioni delle unità strutturali adiacenti.

L’opera di trasposizione dei concetti fiscali in quelli tecnici, compiuta dalle Risposte 4/2021 in esame, appare dunque assolutamente opportuna per poter allineare Fisco, contribuenti e professionisti su un linguaggio condiviso e una linea comune, in punto corretta applicazione delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi antisismici anche nei centri storici.

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