Superammortamento senza effetti sul reddito minimo per il regime di comodo
L’extra deduzione non incide sul costo fiscale del bene ai fini del test di operatività. Seppure con alcune modifiche, i super e iper ammortamenti sono stati prorogati dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017), ma le regole operative rimangono le medesime, cosicché la maggiore quota di ammortamento assume rilevanza solo fiscalmente grazie alle variazioni in diminuzione extra contabili operate nel modello Redditi SC e SP.
Tuttavia, in occasione di Telefisco 2018 alcuni lettori hanno sollevato importanti criticità in merito all’agevolazione, in particolare su come, a seguito della maggiore deduzione, la società non consegua un reddito imponibile, bensì una perdita fiscale.
Si potrebbe, infatti, pensare che l’agevolazione sia rilevante ai fini del test di operatività delle società in perdita sistematica ex articolo 2 del Dl 138/2011, ma si deve concludere in senso contrario. È la stessa agenzia delle Entrate, infatti, a fornire la risposta al quesito nella circolare 23/E/2016 (paragrafo 6), chiarendo che il maggior valore fiscale non incide «sul costo fiscalmente rilevante del bene per il calcolo dei parametri utilizzati per effettuare il test di operatività delle società di comodo di cui all’articolo 30 della legge 724/1994. Si evidenzia che la maggiore quota di ammortamento del periodo d’imposta (derivante dalla maggiorazione) riduce il reddito minimo presunto rilevante nella disciplina delle società di comodo; tale disciplina, infatti, non implica il venire meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (circolare 25/E del 2007 e circolare 53/E del 2009). Ciò vale anche ai fini della disciplina delle società in perdita sistematica».
Alla stessa conclusione, comunque, si poteva giungere anche sulla base delle disposizioni individuate dal provvedimento2012/87956 dell’agenzia delle Entrate dedicato alle società in perdita sistematica, il quale sancisce la disapplicazione della disciplina in commento nei casi in cui la somma algebrica tra la perdita fiscale e gli importi derivanti da disposizioni agevolative sia positiva.
Dai precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria è possibile anche desumere che il beneficio fiscale impatta sulla determinazione del reddito presunto. Infatti, se si legge nuovamente il disposto della circolare 23/E, emerge che la maggior quota di ammortamento deducibile per effetto dell’agevolazione – che per il periodo d’imposta 2017 è pari al 40% o al 150% del costo di acquisto, mentre dal 2018 sarà per i beni materiali al 30%, per gli immateriali al 40% e per i materiali ad alto contenuto tecnologico al 150% – riduce il reddito minimo presunto, ossia si deve sottrarre al reddito determinato applicando le percentuali previste dall’articolo 30 della legge 724/1994.
Anche se non fanno specifico riferimento al super ammortamento, le stesse istruzioni del modello Redditi SC 2018 sembrano confermare tale tesi, in quanto spiegano che la normativa delle società non operative non implica il venire meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge (come il super ammortamento), cosicché nel rigo RS124, colonna 1 il contribuente deve indicare gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di dette disposizioni e, quindi, la maggiore quota di ammortamento.
Per approfondire:
«Telefisco 2018 - Le novità fiscali con i commenti degli esperti del Sole 24 Ore e le risposte ai quesiti di Entrate, GdF e MeF» , on line e in edicola.