Adempimenti

Superbonus del 110% con Ape convenzionale per più unità immobiliari

Le bozze del decreto Mise: valutazione dell’edificio nella sua interezza e dei servizi energetici ante-intervento

di Alessandro Borgoglio

È uno degli allegati alla bozza del nuovo decreto Mise a svelare le tanto attese modalità di realizzazione degli Ape per edifici, che l’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020, convertito dalla legge 77/2020, richiede espressamente - anche quando si tratti di edifici con più unità immobiliari - per dimostrare il richiesto incremento di almeno due classi energetiche. Le problematiche connesse a ciò derivano dall’articolo 6, comma 4, del Dlgs 192/2005, per cui l’Ape può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, ma l’Ape «riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d’uso, situazione al contorno, orientamento e geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva»: condizioni che renderebbero difficile per i tecnici rilasciare gli Ape per il 110% con edifici con più unità immobiliari diverse tra loro.

Il nuovo decreto Mise stabilirebbe ora che gli Ape, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti «convenzionali» e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di provare il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento fosse la A3) ai fini della detrazione del 110 per cento. Gli Ape convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza e i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento; per la redazione, ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari.

Il bonifico per i titolari di reddito d’impresa

Novità in arrivo anche per le modalità di pagamento delle spese agevolate. La prassi in materia di agevolazioni per il risparmio energetico prevede, infatti, che i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale «speciale» (anche online), da cui risulti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico; mentre, i contribuenti titolari di reddito di impresa sono esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico, e in tal caso la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione (guida Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico»). Le medesime indicazioni valgono per il bonus facciate (risposta 185/2020).

Il nuovo decreto Mise sembrerebbe introdurre ora anche l’obbligo di indicazione del numero e della data della fattura, mantenendo fermo l’obbligo di bonifico “speciale” solo per le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa.Infine, ai molti che hanno già iniziato i lavori e si stanno chiedendo se debbano applicare i nuovi parametri o quelli vecchi arriva una risposta dalla bozza del provvedimento Mise: disposizioni e i requisiti tecnici del nuovo decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del decreto stesso (il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta). Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione (anche dal deposito in Comune della relazione tecnica), sia antecedente la data di entrata in vigore del nuovo decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 19 febbraio 2007.


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