Imposte

Superbonus, lavori «trainati» recuperabili in 5 anni

Per gli interventi nei singoli alloggi abbinati a quelli condominiali l’esecuzione deve essere contestuale

di Cristiano Dell'Oste

Recupero in cinque anni per il superbonus sui lavori di efficientamento energetico «trainati». È il caso, ad esempio, del cambio delle finestre in una villetta, abbinato a lavori di isolamento termico e sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Il chiarimento è contenuto nella Guida al superbonus pubblicata dalle Entrate venerdì 24 luglio (pag. 23). Si tratta di una precisazione importante perché il decreto Rilancio parla solo di «aliquota» al 110% senza precisare nulla sul periodo di recupero degli interventi «eseguiti congiuntamente».

Vediamo alcuni degli altri passaggi in cui la Guida delle Entrate aggiunge informazioni a quelle ricavabili dal testo del decreto Rilancio.

Interventi nei singoli alloggi «contestuali» a quelli sulle parti comuni
Quando si interviene su parti comuni condominiali (ad esempio per il cappotto termico con miglioramento di due classi dell’edificio), anche i lavori di ecobonus ordinario eseguiti all’interno dei singoli alloggi possono avere il 110 per cento. È l’affermazione di un principio su cui non tutti gli interpreti concordavano.

Il caso tipico può essere la sostituzione degli infissi in un appartamento, collegata a lavori di ecobonus al 110% su parti comuni. Ma questo intervento deve avvenire «contestualmente» al lavoro trainante, secondo l’Agenzia, e deve migliorare di due classi energetiche anche la “pagella” del singolo appartamento.

Le Entrate ricordano che è agevolabile in questo modo anche il cambio della caldaia autonoma se il condominio non ha il riscaldamento centralizzato e, volendo, si può anche installare un impianto fotovoltaico al servizio di un solo appartamento. Altro punto importante: questo impianto fotovoltaico - così come tutti gli altri lavori «trainati» - può “contribuire” a migliorare di due classi energetiche l’intero edificio condominiale.

Immobili vincolati: serve il «salto» di due classi
Brutte notizie per i possessori di immobili vincolati dal Codice dei beni culturali. Per questi edifici, il decreto Rilancio afferma che i lavori «trainati» possono avere il 110% anche se non eseguiti congiuntamente agli interventi «trainanti». Ma l’Agenzia sottolinea che, oltre a rispettare i requisiti prestazionali, bisogna migliorare di due classi energetiche la pagella verde dell’edificio.

Perciò, chi possiede una dimora vincolata e vuole sostituire le finestre con il 110%, non è obbligato a fare l’isolamento termico o a cambiare l’impianto di riscaldamento (cioè uno degli interventi trainanti), ma deve comunque trovare il modo di migliorare di due classi l’edificio. Cosa quasi impossibile da fare cambiando solo le finestre o, comunque, eseguendo un singolo intervento.

Pagella energetica e miglioramento «impossibile»
Il decreto Rilancio afferma che l’ecobonus al 110% deve migliorare di due classi energetiche l’edificio, tranne i casi in cui «non è possibile». Ora le Entrate precisano che questa impossibilità non è di tipo “economico” o “strutturale”: il miglioramento non è possibile solo quando l’edificio è già così efficiente da trovarsi nella penultima classe.

Imprese e professionisti solo in condominio
Secondo le Entrate «i titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni».

Non viene precisato per quali immobili, quindi è indirettamente confermato - ad esempio - che la Srl proprietaria di un negozio al pianterreno di un condominio può beneficiare del 110% per i lavori sulle parti comuni.

Nulla si dice, invece, su un’altra questione molto richiesta: la possibilità che un privato persona fisica esegua lavori agevolati al 110% su immobili non abitativi (possibilità ammessa sia dall’ecobonus sia dal sismabonus base).

Visto di conformità solo in caso di cessione o sconto
La Guida delle Entrate smentisce quanto sembrava emergere dall’audizione del direttore, Ernesto Maria Ruffini del 22 luglio: il visto di conformità servirà solo se si cede la detrazione o si opta per lo sconto in fattura; invece, chi userà direttamente la detrazione non ne avrà bisogno (come peraltro previsto dal testo del decreto).

Confermato - sia in caso di uso diretto, sia in caso di cessione - tutto l’apparato di attestati, asseverazioni e certificazioni da parte di tecnici e progettisti.

Cessione del credito ad ampio raggio
Altra conferma positiva per la funzionalità del superbonus è la possibilità di cedere il credito d’imposta - oltre che a fornitori, banche e intermediari - alla categoria generica degli «altri soggetti». Categoria in cui rientrano secondo l’Agenzia «persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti».

L’auspicio, perciò, è che non venga riproposta la limitazione introdotta - proprio dalle Entrate - per le altre versioni della cessione, secondo cui il credito era trasferibile solo a un soggetto “correlato” all’operazione iniziale (quindi, ad esempio, a un vicino di casa, ma non a un parente).

Confermata, inoltre, l’ulteriore cedibilità del credito d’imposta da parte di chi l’ha acquistato, senza limitazioni.

L’incrocio tra lavori agevolati al 110% e altri bonus
Quando si eseguono lavori che possono avere il 110% e altri interventi «non trainati» - come ad esempio tutti quelli agevolati dalla detrazione edilizia del 50% - i diversi bonus possono coesistere. Qui la Guida conferma quanto anticipato dal direttore in audizione, peraltro in linea con la prassi consolidata.

Ad esempio, il cappotto termico e il cambio della caldaia in una villetta possono avere il 110% in 5 anni - se rispettano tutti i requisiti - mentre il rifacimento del bagno e delle pareti interne avranno il bonus ristrutturazioni “ordinario” (50% fino a una spesa di 96mila euro in 10 anni). Attenzione al sismabonus: per questa agevolazione le Entrate hanno chiarito più volte (da ultimo nell’interpello 224/2020, si veda l’articolo su NT+ Fisco) che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria correlate a quelle sismiche beneficiano del sismabonus (quindi al 110%) entro la spesa massima di 96mila euro.

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