Imposte

Superbonus al 110% per il fotovoltaico con altri interventi pesanti

Il superbonus energetico previsto nel decreto rilancio

di Alessandro Borgoglio

Il nuovo superbonus energetico del 110%, introdotto dal Decreto Rilancio in via di pubblicazione, potrà essere fruito anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, ma a condizioni molto rigide.
In base all'ultima bozza del testo di legge, all’articolo 122, comma 5, si prevede, per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, che la detrazione ex articolo 16-bis del Tuir (normalmente del 50% per gli interventi di ristrutturazione e risparmio energetico “generale”) spetti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%; la stessa detrazione compete per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati (comma 6); la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annue di pari importo.
I presupposi oggettivi, però, sono considerevoli, perché tale super aliquota è ammessa soltanto se l’installazione di tali impianti e sistemi sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “pesanti” del superbonus del 110%, ovvero il cosiddetto cappotto termico, la sostituzione degli impianti centralizzati di riscaldamento o degli impianti di climatizzazione invernale degli edifici unifamiliari (comma 1), nonché gli interventi antisismici di cui al comma 4 dello stesso articolo 128.
Dal combinato disposto dei commi 10 e 11, inoltre, sembrerebbe che la detrazione del 110% per gli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo spetti soltanto per i condomìni e le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (anche se la legge non specifica che deve trattarsi dell’abitazione principale del soggetto beneficiario della detrazione; potrebbe essere ammesso anche l’inquilino?), ma non per le “seconde case”.
Sotto il profilo soggettivo, la super detrazione è utilizzabile soltanto dalle persone fisiche - in effetti l’articolo 16-bis del Tuir riguarda la sola Irpef - non esercenti attività d’impresa, arti e professioni, rimanendo quindi esclusi a priori tutti i soggetti Ires, come le società di capitali.
Per quanto concerne i limiti previsti per gli interventi in parola, si tratta, innanzitutto, di limiti di spesa, doppi: infatti, l’installazione dell’impianto fotovoltaico è agevolato al 110% sulla spesa massima di 48.000 euro, ma comunque nel limite di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto e, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale (comma 5); la stessa spesa massima di 48.000 euro è prevista per l’installazione dei sistemi di accumulo integrati, ma comunque nel limite di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema (comma 6).
Infine, dai commi 7 e 8 emerge che la detrazione del 110% per gli impianti fotovoltaici e i relativi sistemi di accumulo è subordinata alla cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito e, inoltre, la detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione, nonché gli incentivi per lo scambio sul posto.
Naturalmente, nel caso in cui non sussistano i presupposti sopra illustrati e/o non sia possibile rispettare tutti i vincoli e le condizioni previste, i contribuenti potranno sempre far ricorso alla detrazione “ordinaria” del 50% per l’installazione di impianti fotovoltaici ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, da rateizzare in dieci anni, oppure usufruendo della nuova possibilità di ottenere lo sconto in fattura corrispondente alla detrazione o cedendo il credito d’imposta corrispondente alla detrazione.

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