Imposte

Superbonus per chi ha solo redditi fondiari anche se non è residente in Italia

La risposta a interpello 500/2020 completa il chiarimento fornito a Telefisco per i possessori della sola abitazione principale

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di Luigi Colucci e Fabrizio Iachini

Agevolabili i costi per l’effettuazione dei lavori di efficientamento energetico, sostenuti dal proprietario di un immobile sito all’interno di un condominio, ancorché questi non produca alcun'altra tipologia di reddito e sia fiscalmente residente all’estero.

Questo è il chiarimento fornito dall’agenzia delle Entrate in tema di Superbonus con la risposta a interpello 500/2020, del 27 ottobre scorso, in virtù di alcuni dubbi interpretativi emersi a seguito della circolare n. 24/E dello scorso 8 agosto. In quell'occasione, infatti, veniva chiarito che «Il superbonus […] non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito». Tale principio ha fatto sorgere diversi interrogativi agli operatori del settore, non essendo previsto un soggettivo univoco all'interno della normativa con riguardo alla produzione di un reddito imponibile senza il quale non si potrebbe accedere al beneficio.

Con la risposta 500, invece, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che un soggetto fiscalmente non residente e iscritto all'Aire, proprietario di un immobile in Italia posto all'interno di un condominio, pur non producendo alcun reddito imponile nel territorio dello Stato, ad eccezione di quello fondiario relativo dell'immobile, potrà beneficiare dell'agevolazione Super ecobonus, in quanto il vincolo relativo alla presenza di un reddito imponibile sarebbe rispetto. Difatti, tale requisito, come indicato dall'amministrazione finanziaria, risulterebbe comunque soddisfatto in considerazione del reddito fondiario prodotto dall'immobile di cui è proprietario il contribuente.

Di pari avviso gli spunti forniti in occasione di Telefisco Speciale superbonus, sempre del 27 ottobre, dove è stato ulteriormente chiarito come l'accesso all'agevolazione in questione spetti anche a un contribuente residente e proprietario del solo immobile, il cui reddito fondiario risulti escluso dalla tassazione per effetto della deduzione relativa all'abitazione principale (articolo 10 del Tuir). In tale ipotesi, infatti, viene chiarito che il soggetto, seppur titolare del solo reddito derivante dal possesso dell'immobile adibito ad abitazione principale, soddisfa comunque i requisiti dell'agevolazione in quanto il reddito fondiario concorre alla formazione del reddito complessivo, nonostante le deduzioni del caso.

Pertanto, tali precisazioni esprimono la volontà dell’agenzia delle Entrate di chiarire e semplificare quanto indicato all'interno della circolare 24/E del 8 agosto 2020. In particolare, in virtù di tali indicazioni, non si escludono dal superbonus i soggetti che non sono titolari di altra tipologia di reddito oltre a quello fondiario prodotto dall'immobile di cui sono proprietari, non essendo altresì discriminante la residenza fiscale di tali soggetti.

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