Superbonus, comunicazioni di cessione distinte per gli edifici separati
L’interpello 23/2022 torna sul caso dei condomini composti da più corpi di fabbrica
Il Fisco torna a occuparsi del superbonus nei condomìni costituiti da più edifici separati. Dopo l’interpello 10/2022 sul calcolo della superficie residenziale, il numero 23/2022 – pubblicato giovedì 13 gennaio – affronta l’ipotesi che i lavori di miglioramento energetico siano deliberati dai condòmini dei singoli edifici, e non dall’assemblea condominiale nel complesso, e si chiede se «sia possibile presentare comunicazioni distinte per gli interventi relativi ai singoli fabbricati».
Le Entrate rispondono richiamando alcuni passaggi chiave:
1) confermano innanzitutto che gli interventi trainanti agevolati dal superbonus potrebbero riguardare solo alcuni dei fabbricati del condominio, e non la totalità. Tant’è vero che gli interventi trainati – si legge nella risposta – in questo caso spetterebbero solo ai condòmini degli edifici interessati dai lavori;
2) ricordano, come già detto nella circolare 30/E/2020, che il miglioramento di due classi energetiche e gli altri requisiti (ad esempio l’isolamento del 25% della superficie disperdente lorda) vanno misurati in modo distinto per ognuno degli edifici oggetto dei lavori;
3) ammettono l’invio, per i lavori trainanti, di tante comunicazioni quanti sono i fabbricati interessati dagli interventi (nella domanda il contribuente ha ipotizzato di indicare «sempre il medesimo e unico codice fiscale del condominio e, come beneficiari, i soli proprietari/detentori delle unità immobiliari afferenti il singolo fabbricato»).
Le Entrate non prendono posizione, invece, sulla possibilità di deliberare interventi su singoli edifici e sulle modalità di delibera. Su questi punti, insomma, valgono i princìpi dettati dal Codice civile in ambito condominiale.