Imposte

Superbonus, credito d’imposta utilizzabile in compensazione

Possibile trasformare in credito d’imposta, da usare in F24, la detrazione del 110% e quelle sui lavori

di Luca De Stefani

Per alcune specifiche detrazioni fiscali Irpef o Ires, sostenute negli anni 2020 e 2021, i contribuenti, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione (cioè tramite il suo scomputo in dichiarazione dei redditi, in maniera verticale dalla stessa tipologia di imposta), potranno optare alternativamente tra:

a) la «trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta», compensabile orizzontalmente dallo stesso contribuente, «con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari»;

b) un «contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino ad un importo massimo pari al contributo stesso, anticipato dal fornitore» e da «quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari».

I crediti fiscali per i quali sarà possibile effettuare l’opzione sono quelli generati da:

recupero del patrimonio edilizio dell’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (detrazione Irpef del 50%, che dal 2021 dovrebbe tornare al 36%);

risparmio energetico «qualificato», con detrazioni Irpef e Ires del 50-65-70-75-80-85-110%;

tutti gli interventi antisismici cosiddetti «speciali», con detrazioni Irpef e Ires del 50-70-75-80-85-110%;

bonus facciate, con detrazione Irpef e Ires del 90%;

impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, con detrazione del 50% (36% dal 2021) o del 110%;

colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, con detrazione del 50-110%.

Una volta che la detrazione è trasformata in credito d’imposta (con possibilità di cessione a terzi) o sia stata scontata dal fornitore, il beneficiario (il contribuente, il cessionario o il fornitore), oltre a cedere il credito, può utilizzarlo in compensazione orizzontale in F24, in base alle «rate residue di detrazione non fruite».

Con la detrazione diretta in dichiarazione, il contribuente corre il rischio di perdere l’agevolazione in caso di incapienza.

Anche perché la detrazione è possibile in maniera verticale, Irpef da Irpef o Ires da Ires. Con la trasformazione in credito d’imposta, seguito dalla cessione, o con lo «sconto in fattura», il contribuente monetizza subito il vantaggio fiscale, grazie al prezzo della cessione o allo sconto sui lavori.

Se il contribuente si limita a trasformarlo in credito d’imposta (senza cessione), può usarlo per compensare imposte diverse, anche l’Irap, l’Imu, oltre che l’Inps dipendenti, commercianti, artigiani o agricoltori.

Purtroppo, in base al testo definitivo dell’articolo 121, comma 3, del Dl 34/2020, non può usufruire negli anni successivi dell’eventuale «quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno».

Inoltre, non può chiedere il rimborso di quanto non utilizzato in compensazione. In questi casi il bonus viene perso.Questo limite, vale anche in capo ai cessionari della cessione del credito o in capo ai fornitori che hanno effettuato lo «sconto in fattura». Si auspica che questa limitazione venga rimossa in sede di conversione del decreto. Un provvedimento delle Entrate dovrà definire modalità attuative e di esercizio telematico delle opzioni.

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