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Per il 110% ai professionisti non serve una nuova polizza assicurativa

Tutte le novità in materia di superbonus inserite dal parlamento nella legge di Bilancio

di Giuseppe Latour

Non ci sono solo le proroghe nel menù del superbonus. La legge di Bilancio si prepara a portare una vera e propria riforma del 110%, correggendo parecchi problemi nati nel corso della scorse settimane. Si interviene, così, su molti fronti: proprietario unico, assemblee, attestati di prestazione energetica, autonomia funzionale, assunzioni nei Comune, sconto in fattura e cessione, barriere architettoniche.

Tra i tanti interventi, arriva una precisazione molto attesa dai professionisti. Per il 110% non sarà necessario sottoscrivere una nuova polizza. Basterà quella esistente, purché rispetti alcuni requisiti: un massimale adeguato e la presenza di alcune clausole contrattuali che la rendano efficace per il tipo di attività legata al nuovo incentivo.

Proroga
La prima misura del pacchetto sul superbonus è la proroga. L’incentivo del 110% si applicherà per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, che vengano sostenute dal 1°luglio 2020 fino al 30 giugno del 2022, e non più fino al 31 dicembre del 2021. Un allungamento di sei mesi, insomma. L’agevolazione sarà da ripartire tra gli aventi diritto «in cinque quote annuali di pari importo» fino al 2021 e «in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022».

Viene inserita una clausola che allunga ulteriormente la vita della detrazione. La norma precisa, infatti, che per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, mentre per gli interventi effettuati dagli Iacp, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Polizza di assicurazione
Si parla anche dei requisiti necessari al rispetto dell’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni. Si stabilisce che l’obbligo di sottoscrizione si considera rispettato per le polizze già sottoscritte dai professionisti.

Sempre che queste non prevedano esclusioni relative ad attività di asseverazione; prevedano un massimale non inferiore a 500mila euro, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; garantiscano un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, il professionista può optare per una polizza nuova, con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Coibentazione e tetti
Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Quindi, il tetto rientrerà nel limite del 25%, indicato dalla legge come soglia al di sopra della quale dovranno collocarsi gli interventi di realizzazione di un cappotto termico.

Impianti e unità indipendenti
La legge di Bilancio interviene anche sul concetto di unità immobiliare indipendente. E, in particolare, sull’autonomia funzionale, legato alla presenza di impianti autonomi. Secondo la manovra, può ritenersi “funzionalmente indipendente” un immobile che sia dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

In questo modo, si fa chiarezza sugli impianti che devono essere presenti nell’immobile per qualificare l’autonomia: non sarà necessario, come qualcuno aveva paventato, avere addirittura le fognature indipendenti.

Attestato di prestazione energetica
Viene precisato che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A, anche in caso di demolizione e ricostruzione.

Barriere architettoniche
La detrazione del 110% si applicherà anche agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e anche nel caso in cui siano effettuati in favore di persone con più di 65 anni.

Iacp
Gli istituti autonomi case popolari (Iacp) possono usufruire dell’agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Eventi sismici
L’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici viene esteso a tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008, dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. Si prevede che nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1°aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettino per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Impianti solari fotovoltaici
Si allargano ancora le maglie: la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Colonnine di ricarica
Il nuovo comma 8 dell’articolo 119 prevede che «per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022» per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto di questi limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

· 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

· 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;

· 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Proprietario unico
Arriva una correzione anche sul fronte del proprietario unico. Finora - va ricordato - erano stati esclusi i proprietari di un intero edificio con più unità immobiliari al suo interno. Adesso, tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, «anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche». Rientrano, insomma, le piccole palazzine.

Assemblee
Vengono chiarite le modalità per le deliberazioni dell’assemblea del condominio. Si interviene sulla norma che stabilisce che le deliberazioni sul superbonus «sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio». Si stabilisce, quindi, che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità del voto sul superbonus e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

Cessione e sconto
La norma precisa che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono le spese nel corso del 2022.

Comuni e conformità
Per consentire ai Comuni di far fronte tempestivamente agli «accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione» del superbonus, viene autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare «ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i comuni possono utilizzare anche in forma associata». A disposizione ci sono dieci milioni di euro.