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Superbonus, lo studio di fattibilità del general contractor non richiede il bonifico parlante

Obblighi del condominio

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di Marco Zandonà

La domanda

Un condominio fa un contratto con un general contractor Srl per uno studio di fattibilità per il bonus del 110% per 250 euro, più Iva e oneri previdenziali se dovuti ad unità immobiliare. In caso di risposta positiva, il general contractor restituisce al condominio il totale della fattura incassata e questa spesa sarà inglobata nel totale delle spese del superbonus. In caso di risposta negativa, la somma versata viene trattenuta da general contractor. Questo pagamento non rientra quindi nel bonus 110%.
1) Il pagamento di questa fattura deve essere fatta con bonifico normale o bonifico parlante?
2) Il condominio deve operare la ritenuta del 4% per servizi da ditte o 20% per servizi da professionisti? La società general contractor srl viene considerata impresa o professionista?
3) Quando general contractor restituisce al condominio la somma incassata in precedenza deve emettere una nota di credito a storno totale della fattura?
4) Deve restituire il totale della fattura o solo il netto ricevuto?
5) Come si recupera la ritenuta?
A. M. – Massa Carrara

Le spese sullo studio di fattibilità, come anche le spese di progettazione sono rilevanti, ai fini del 110% e anche di tutti gli altri bonus, solo se l’intervento è effettivamente eseguito (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 66-77 legge 30 dicembre 2020, n. 178, circolare 30/E/2020). Se a livello contrattuale è previsto espressamente che tale importo, se i lavori vengono eseguiti, è restituito al committente e questa spesa è inglobata nell’importo contrattuale del contratto, non è necessario che il pagamento (250 euro, più Iva) venga pagato con bonifico bancario postale parlante (con codice fiscale del committente, partita Iva del professionista incaricato e causale di versamento “studio di fattibilità”). Allo stesso modo, se i lavori non vengono eseguiti, l’importo non concorre a nessun beneficio e il pagamento può avvenire anche con strumenti di pagamento differenti.

Per prestazioni svolte, bisogna prestare particolare attenzione alla regolarità del documento emesso al fine di rispettare correttamente gli adempimenti fiscali previsti. Il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, quando riceve una fattura da un professionista o un’impresa deve operare (e versare) una specifica ritenuta all’atto del pagamento. In particolare, le norme prevedono l’applicazione di: una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (articolo 25-ter, Dpr 600/1973), per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di servizi svolte da imprese; una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (articolo 25, Dpr 600/1973) quando invece il condominio corrisponde compensi di lavoro autonomo (quali, ad esempio, i compensi all’amministratore del condominio, o i compensi al commercialista o al professionista per lo studio di fattibilità come del caso di specie). Se però tali spese possono beneficiare delle detrazioni (sisma, ecobonus o bonus ristrutturazioni), per effetto di quanto previsto dall’articolo 25, decreto legge 78/2010, in presenza di un pagamento con bonifico parlante la Banca interessata o la Posta devono operare una ritenuta a titolo di acconto all’atto dell'accreditamento della somma sul conto del beneficiario pari all’8% in sostituzione di tutte le altre ritenute (4% per lavori o prestazioni o 20% per prestazioni professionali, circolare 40/E del 2010). Pertanto, se, nel caso di specie, l’importo del professionista non viene pagato in ogni caso con bonifico parlante, opererà la ritenuta del 20%, mentre all’atto dell’accredito dell’importo la banca o la Posta non dovrà trattenere alcuna somma, non trattandosi di pagamenti per i quali si richiedono specifiche agevolazioni fiscali.

Il general contractor appaltatore dei lavori è sempre considerato impresa e non professionista (non svolge, in genere, solo l’attività di coordinamento, ma è esecutrice dei lavori). All’atto della restituzione dell’importo opera uno storno sul totale della fattura (compresa Iva), mentre la ritenuta la recupera in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se i lavori vengono eseguiti, effettivamente, è molto più semplice imputare tale importo a prestazione contrattuale pagando con bonifico parlante con ritenuta fatta dalla Banca dell'8%.

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