Controlli e liti

Tabulati telefonici e telematici: acquisizione per i reati tributari

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

I tabulati sul traffico telefonico e telematico possono essere richiesti ai gestori telefonici anche in presenza di violazioni tributarie costituenti reato. È quanto emerge dalla nuova disciplina in vigore dal 30 settembre scorso (Dl 132/2021), che conferma questo potere anche per la maggior parte dei reati tributari. Si tratta di dati e notizie importanti che già in passato venivano acquisiti nelle indagini, ma, a seguito di una pronuncia della Corte di giustizia Ue, erano sorti dubbi sulla legittimità di una così ampia possibilità di acquisizione. Da qui l’intervento normativo che ha delimitato i reati, tra i quali quelli tributari, per i quali in futuro saranno possibili le acquisizioni.

La conservazione dei dati

Il Codice della privacy (Dlgs 196/2003) all’articolo 134 per finalità di accertamento e repressione dei reati impone ai gestori telefonici la conservazione per:

- 24 mesi dei dati di traffico telefonico;

- 12 mesi dei dati di traffico telematico;

- 30 giorni delle chiamate senza risposta.

Entro questi termini i dati potevano essere acquisiti dal fornitore con decreto motivato del Pm anche su istanza del difensore dell’imputato o indagato, della persona offesa e delle altre parti private.

Va detto che i dati sono conservati dai gestori telefonici non per finalità investigative, ma per la gestione e la fatturazione nei confronti degli abbonati. Si tratta, in concreto, di elementi che riguardano una comunicazione già avvenuta, utile agli investigatori per ricostruire a posteriori e senza il consenso dell’abbonato una serie di informazioni sul flusso telefonico in entrata e in uscita e sul flusso telematico con una determinata utenza.

Qualche mese fa la Corte di giustizia, grande sezione, sentenza del 2 marzo 2021 (H.c. c. Prokuratuur, causa C-746/18), ha evidenziato la necessità di circoscrivere le attività di acquisizione ai procedimenti penali riguardanti forme gravi di criminalità e garantire che tali attività siano soggette al controllo di un’autorità giurisdizionale.

Le nuove regole

Il Dl 132/2021 è stato emanato proprio per garantire l’acquisizione dei dati nel rispetto dei principi dettati nella pronuncia della Corte di giustizia dell’Ue.

La nuova norma, infatti, ora prevede che, entro i termini di conservazione citati, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del Pm (o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private) se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e di altri reati (minaccia, molestia, disturbo alle persone col telefono, quando minaccia, molestia e disturbo sono gravi) ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Se invece ci sono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Pm dispone l’acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre 48 ore, al giudice competente per il rilascio dell’autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle 48 ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del Pm non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

I reati tributari

Tra i reati puniti con la pena massima non inferiore a tre anni, per i quali è possibile l’acquisizione dei dati in questione rientrano quasi tutti i reati tributari. È il caso della dichiarazione fraudolenta con fatture false o con altri artifici, l’omessa e infedele dichiarazione, l’occultamento di scritture contabili, la sottrazione fraudolenta, l’emissione di fatture false e la compensazione di crediti inesistenti.

Restano fuori solo gli omessi versamenti di ritenute e Iva e l’indebita compensazione dei crediti di imposta non spettanti.

Le situazioni possibili
Il caso
Nel corso di indagini per dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, viene ipotizzato che il contribuente acquirente dei beni sia ben consapevole della frode perpetrata dai reali venditori che si avvarrebbero di imprese compiacenti per l'emissione dei documenti fiscali.
La soluzione
Il Pm dispone l'acquisizione del traffico telefonico in entrata e in uscita delle persone-società ritenute reali venditori e gli acquirenti.Dall'esame di tale traffico potrà ottenere utili riscontri in ordine alla frequenza dei rapporti tra acquirente e venditore reale che non avrebbero altre ragioni se non ai fini delle forniture ritenute soggettivamente inesistenti.

Il caso
Nel corso di intercettazioni telefoniche per il reato di emissione di fatture false nei confronti dell'amministratore di una società ritenuta cartiera, gli investigatori sospettano che il suo commercialista concorra nel reato in quanto contatterebbe personalmente gli utilizzatori di tali fatture per valutarne la loro disponibilità e concordarne il prezzo.

La soluzione
Dall'acquisizione dei tabulati telefonici degli ultimi due anni emerge che il commercialista ha ripetutamente contattato persone riconducibili alle società che hanno ricevute le fatture false da parte del proprio cliente. Il professionista non aveva rapporti professionali con tali persone. Il quadro indiziario sul concorso del professionista così si aggrava anche con riferimento agli anni precedenti.

Il caso
Nei confronti di una Srl amministrata da un 90enne vengono scoperte ingenti evasioni che fanno ipotizzare il reato di dichiarazione infedele. Gli investigatori sospettano che l'amministratore di fatto sia il figlio: alcuni dipendenti hanno confermato di aver contratto con lui le condizioni di lavoro.
La soluzione
Viene acquisito il traffico telefonico in entrata e in uscita del cellulare del figlio dal quale emerge che negli ultimi due anni ha avuto numerosi contatti telefonici con imprese fornitrici e clienti della società di cui il padre è amministratore. Questi soggetti non hanno alcun rapporto con la Srl di cui questi è rappresentante legale. Ciò rafforza l'ipotesi accusatoria dell'asserito ruolo di amministratore di fatto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©