Imposte

Taglio ai costi senza e-fattura, ritenute e scritture contabili

immagine non disponibile

di Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi

Tra gli aspetti da valutare in relazione alla decisione o meno di applicare il regime forfettario vanno debitamente considerate le semplificazioni di natura contabile/fiscale che sono proprie del regime della sostitutiva. Queste semplificazioni, infatti, consentono un risparmio di costi amministrativi che potrebbe influire in modo determinante sulla scelta finale.

I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno unicamente l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e quello di certificare i corrispettivi. È stata, infatti, prevista un’espressa esclusione da tutti gli altri oneri e obblighi previsti dal decreto Iva. Sussiste, in particolare, l’esonero dalla fatturazione elettronica (salvo che in caso di cessioni/prestazioni nei confronti della Pa) e dal versamento dell’imposta. Tuttavia, in determinate situazioni (ad esempio prestazioni di servizi ricevute per le quali si rende operativo l’obbligo di applicare le regole dell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972), i forfettari risultano debitori dell’Iva con obbligo di versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Inoltre, per i forfettari è riconosciuta la non applicazione di ritenute alla fonte a titolo di acconto sui compensi e/o sui ricavi e l’assenza della qualifica di sostituti d’imposta. Gli interessati, dunque, non devono effettuare, a loro volta, ritenute alla fonte al momento del pagamento di compensi e, per conseguenza, sono esonerati anche dagli obblighi comunicativi e dichiarativi che ne conseguono (Cu e modello 770). Hanno unicamente l’obbligo, in sede di dichiarazione dei redditi, di indicare il codice fiscale dei percettori per i quali non è stata operata la ritenuta.

Alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019, andranno però puntualizzati gli adempimenti che dovranno essere posti in essere dai soggetti che si avvalgono di lavoratori dipendenti, alla luce dell’esenzione prevista dalla norma istitutiva del regime forfettario (comma 69, legge 190/2014).

Ai fini delle imposte sui redditi si rende operativo l’esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, anche se sussiste l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi. Per i contribuenti in regime forfettario, infine, sussiste l’esenzione dall’Irap.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©