Adempimenti

Tardiva dichiarazione con invio entro il 10 marzo

La sanzione per chi presenta il modello entro 90 giorni può essere ridotta a 25 euro. Ultima chiamata anche per il 770 per evitare il reato tributario

immagine non disponibile

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

La dichiarazione annuale dei Redditi, dell’Irap o del modello 770/2020 dei sostituti d’imposta, per l’anno 2019, presentata dopo 90 giorni dalla scadenza è considerata “omessa”, con conseguente applicazione di sanzioni. Tenuto conto che, per la presentazione, il termine ordinario del 30 novembre 2020 è stato prorogato al 10 dicembre 2020, i contribuenti, che si sono “dimenticati” di presentare una delle predette dichiarazioni annuali, hanno tempo fino al 10 marzo 2021, per presentare la dichiarazione ed evitare che la stessa venga considerata “omessa”, beneficiando della riduzione delle sanzioni con il ravvedimento spontaneo.

La dichiarazione tardiva è soggetta alla sanzione di 250 euro, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, ferma restando la sanzione per omesso versamento nel caso in cui alla tardività della dichiarazione si accompagna anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa. La sanzione di 250 euro può essere ridotta, in sede di ravvedimento, a 1/10, cioè a 25 euro, e i tardivi od omessi versamenti possono essere sanati, applicando le riduzioni previste a seconda del momento in cui si effettua il versamento, con l’aggiunta degli interessi legali.

Modello 770 omesso e ritenute non versate

Il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta comporta la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e scatta se l’ammontare delle ritenute non versate risulta superiore a 50mila euro. Si ricorda che, per espressa previsione legislativa, si applicano le regole (comma 2 dell’articolo 5, del decreto legislativo 74/2000) già vigenti per le dichiarazioni omesse ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, questa previsione comporta che il reato si consuma dopo che sono trascorsi 90 giorni, potendo il contribuente, entro i 90 giorni, presentare validamente la dichiarazione. Ne consegue che, per il modello 770/2020, la data ultima di riferimento, per evitare rischi penali, è il 10 marzo 2021 (90 giorni successivi al 10 dicembre 2020, termine di presentazione del modello 770/2020).

Presentazione del 770 dopo 90 giorni

Decorso il termine del 10 marzo 2021 per il ravvedimento, è sempre opportuno presentare il modello 770/2020 omesso, in quanto, nel caso in cui la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella relativa al periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di attività di controllo, si può beneficiare:

• del dimezzamento delle sanzioni sulle ritenute non versate, che si riducono dalla misura variabile dal 120 al 240% alla misura variabile dal 60 al 120% delle ritenute non versate (articolo 2, comma 1, decreto legislativo 471/1997);

• della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione, se è stato superato il limite di 50mila euro di ritenute non versate (articolo 5, comma 1-bis e 13, comma 2, del decreto legislativo 74/2000).

La dichiarazione integrativa-sostitutiva

Entro novanta giorni, decorrenti dal termine per la presentazione della dichiarazione, si possono regolarizzare le omissioni e gli errori “commessi in dichiarazione”. La dichiarazione integrativa presentata entro 90 giorni, sanzionata come dichiarazione irregolare, sostituisce quella presentata nei termini ordinari.

In caso di dichiarazione integrativa - sostitutiva presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile varia da 250 euro a 2mila euro. In questo caso, con il ravvedimento entro 90 giorni, oltre a presentare la dichiarazione integrativa – sostitutiva, si deve pagare la sanzione di 27,78 euro (un nono di 250 euro), la maggiore imposta, se dovuta, le sanzioni con le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, e gli interessi con decorrenza dalla scadenza del versamento. In caso di dichiarazione integrativa - sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per correggere errori rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato.

In questi casi, è esclusa la sanzione di 250 euro. Rimane ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento, applicando le riduzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, a seconda del momento in cui si esegue il versamento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©