Tari-corrispettivo: si applica il Tefa
Con Telefisco 2019 il dipartimento delle Finanze chiarisce due punti di notevole rilevanza per i sempre più numerosi Comuni che adottano la Tari corrispettivo. Si tratta di risposte importanti, perché contribuiscono ad avere una linea interpretativa unica a livello nazionale, visto che sugli stessi temi si registrano già risposte date a livello locale di segno contrario.
Il primo tema, rilevante soprattutto per le province, attiene all’applicazione del tributo provinciale Tefa (tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali) anche alla Tari corrispettivo. La sua applicazione era stata esclusa dalla Regione Emilia Romagna con nota del 21 dicembre 2018, sulla base della considerazione che la normativa ne prevede l’applicazione solo per la Tari tributo, ma non anche per la Tari corrispettivo. Ad avviso del dipartimento, invece, il tributo provinciale è tutt’ora vigente e poco importa che si applichi, sotto forma di addizionale, a un prelievo di natura tributaria o corrispettiva.
Correttamente, il dipartimento rileva che su analoga questione, afferente alla Tia2, anch’essa avente per legge natura corrispettiva, c’è già stata una pronuncia della Cassazione a Sezioni unite (17113/2017), nella quale si è precisato che «non è idonea a snaturarne la natura di tributo il mero collegamento quantitativo e percentuale con la Tia2 che, ancorché abbia natura privatistica, non comporta la modifica della natura» del Tefa. Diversamente, «si verificherebbe non solo un’ingiustificata disparità di trattamento tra i contribuenti assoggettati alla Tari-tributo e gli utenti soggetti alla Tari-corrispettivo, ma anche una diversa possibilità da parte delle province di svolgere un servizio, che sarebbe compromesso per carenza di risorse disponibili nel caso in cui i comuni avessero optato per il regime corrispettivo».
Le quote inesigibili Tari
Altro tema, di estrema rilevanza per i bilanci comunali è quello relativo alla possibilità di imputare al piano finanziario della Tari-corrispettivo le quote inesigibili accertate in via definitiva con riferimento alla Tari tributo, che altrimenti dovrebbero essere finanziate dal bilancio comunale. Peraltro, in senso opposto al Mef si era già espressa l’autorità d’ambito dell’Emilia Romagna (Atersir), con risposta del 7 gennaio scorso.
Ad avviso del Mef, la soluzione non va ricercata nell’articolo 1, comma 654-bis della legge 147/2013, in quanto questa disposizione autorizzava l’inserimento di costi relativi a prelievi non più vigenti, quali la Tia1, Tia2 e Tares, nel piano finanziario della Tari. Questo problema oggi non sussiste, in quanto le due entrate (Tari tributo e Tari corrispettivo) «rappresentano le diverse modalità in cui la Tari può essere declinata, per cui non si verifica alcuna soluzione di continuità fra le stesse».
Il Mef conclude fornendo altre importanti precisazioni, evidenziando che «il piano economico finanziario della Tari-corrispettivo, così come quello della Tari-tributo, è governato dalle stesse regole contenute nel Dpr 158/1999, per cui i costi del servizio di gestione dei rifiuti da inserire nel piano finanziario sono i medesimi sia che ad essi si faccia fronte con un prelievo di carattere tributario, sia con una tariffa di natura corrispettiva».