Imposte

Tari più alta per il bed and breakfast: produce più rifiuti di un’abitazione

La sentenza 15545 della Cassazione: tariffa maggiorata anche se l’immobile non cambia la classificazione catastale

di Annarita D'Ambrosio

Legittimo l’avviso di pagamento Tari inviata ad un bed and breakfast con applicazione della tariffa maggiorata riservata alle attività alberghiere. La sentenza della Cassazione 15545/2022 depositata il 16 maggio conferma il principio e riconosce le ragioni della Commissione tributaria regionale della Campania, riaprendo il dibattito sull’argomento in un quadro normativo di regolamentazione del settore che è diverso da regione a regione, ma presenta aspetti comuni in termini di tassazione, aspetti non secondari in un momento economico di difficoltà per le famiglie quale quello attuale.

A rivolgersi alla Suprema corte il titolare di un b&b campano che contestava la maggiorazione applicata dal Comune in cui era situata la struttura alla Tari 2017 rilevando la diversità tra l’attività di b&b e quella alberghiera. Non così la Ctr campana secondo la quale i Comuni possono stabilire particolari tariffe per la Tari delle unità immobiliari adibite a b&b, considerato che l’attività in questione dà luogo all’ospitalità e somministrazione di alimenti e bevande con produzione di rifiuti superiore rispetto all’utenza residenziale. Per il titolare dell’esercizio erano violati la legge regionale campana 5/2001 ed il regolamento comunale.

Motivo infondato secondo la Cassazione per la quale l’attività di affitta camere e b&b presenta invece natura analoga a quella alberghiera seppur si differenzi per le dimensioni più modeste. Citando Cassazione 109/2016 la Suprema corte ritiene le attività di affittacamere, b&b e alberghiera del tutto sovrapponibili. L’attività - scrive la Corte - richiede non solo la cessione in godimento del locale ammobiliato e provvisto di utenze quali luce, acqua e gas, ma anche la prestazione di servizi personali, quali le pulizie e la fornitura di biancheria (analogamente Cassazione 21562/2020; Cassazione 704/2015; Cassazione 26087/2010; Cassazione 17167/2002).

Per la Cassazione occorre verificare le modalità di svolgimento dell’attività di b&b, ovvero la qualità e quantità di rifiuti prodotti e non la destinazione d’uso dell’immobile. L’accoglienza ricettiva svolta dai privati, anche in via occasionale o saltuaria senza alcun carattere di imprenditorialità, comunque porta - scrivono i giudici di legittimità - ad una produzione suppletiva di rifiuti, pertanto i Comuni possono applicare tariffe differenziate per l’uso che dell’immobile si fa, a prescindere dalla sua destinazione catastale. Non è necessaria la denuncia di variazione d’uso dell’appartamento, ma, come anche la Corte di Giustizia Ue sancisce (C-254/08, è legittima la tariffa calcolata in base alla stima del volume di rifiuti generato.

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