Tassa di registro fissa sulle somme del factoring pagate per decreto ingiuntivo
La sentenza della Ctr Lombardia
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di somme connesse a un contratto di factoring è soggetto alla tassa di registro in misura fissa.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza 950/2021, osserva che il factoring è un contratto a obbligazioni corrispettive ovvero, da un lato, il factor si impegna ad acquistare in cessione i crediti e a gestirne gli incassi e il cedente, ove la cessione avviene in regime pro solvendo, a garantire la solvibilità del debitore ceduto. Nel caso in esame, puntualizza la Ctr, trattandosi di cessione di credito in regime pro soluto, il rischio di credito è rimasto in capo al cessionario, il quale, a seguito dell’inadempimento da parte del debitore ceduto ha ottenuto dal Tribunale il decreto ingiuntivo.
Nel contratto di factoring il sinallagma contrattuale è ben più ampio del sinallagma proprio della cessione dei crediti. Infatti, nell’ambito dell’unitaria operazione finanziaria, viene aperto, a nome dell’impresa cedente, un conto sul quale l’importo dell’anticipo del corrispettivo versato dal factor viene registrato a debito; solo al momento dell’incasso del credito da parte del factor, il relativo importo, al netto delle commissioni e degli interessi e delle spese, viene registrato a credito nel medesimo conto del cedente, con conseguente compensazione del credito del factor verso il cedente.
Appare evidente che, chiosa la Commissione, laddove nei tempi contrattualmente previsti dalle parti, tale compensazione non possa avvenire (come, ad esempio, per il mancato pagamento da parte del debitore ceduto ovvero per la mancata esigibilità o liquidità del credito) il factor richiederà al cedente (nel caso di pro solvendo) o al debitore ceduto (pro soluto), la restituzione dell’ammontare anticipato per il quale tale compensazione non è avvenuta.
L’attività di factoring, conclude la Ctr, è pacificamente esente e in astratto rientrante nell’ambito applicativo dell’Iva con applicazione della previsione di cui all’articolo 40, comma 1, del Tuir (principio di alternatività Iva/Registro) e non fuori campo Iva, con conseguente tassazione nella misura fissa di 200 euro.