Imposte

Tassazione autonoma se la cessione di credito garantisce un prestito

Per la Cassazione si tratta di due negozi distinti anche se il debitore è lo stesso

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di Angelo Busani

Se viene stipulato, in connessione con un finanziamento bancario, un atto con il quale il mutuatario cede un proprio credito alla banca mutante, a garanzia del finanziamento, non si ha un unico negozio complesso, ma si hanno due negozi collegati. È quanto deciso con l’ordinanza di Cassazione n. 25620 del 31 agosto scorso, con la quale, pertanto, si sancisce l’applicazione, a ciascuno dei due negozi collegati, dell’imposizione sua propria e, quindi l’applicazione, al negozio di cessione di credito in garanzia dell’aliquota dello 0,5%, prevista per gli atti di cessione del credito, ai sensi dell’articolo 6, Tariffa parte prima allegata al Dpr 131/1986 (questa tesi è sostenuta anche nella risoluzione n. 278/ 2008 nonché nella nota della Dre Lombardia diramata il 17 maggio 2012).

Su quest’ultimo punto (che sembra consolidato in Cassazione, poiché affermato anche nelle decisioni 16417/2015 e 4148/2021) pare potersi dissentire. Infatti, il contratto di cessione del credito è uno schema “a causa variabile”, nel senso che può essere messo in atto per raggiungere una pluralità di risultati: ad esempio, lo scopo di garanzia, lo scopo di pagamento, lo scopo di finanziamento, eccetera.

Ne consegue (in tal senso la risoluzione 250940/1978) che è plausibile ritenere che alla cessione di credito in garanzia possa applicarsi la regola (pure derivante dal predetto articolo 6, Tariffa parte prima) secondo cui sono esonerate da tassazione le garanzie che siano concesse dal debitore al suo creditore (restando soggette all’aliquota dello 0,5% solo le garanzie concesse al creditore da un soggetto terzo rispetto al debitore).

Questa argomentazione ha almeno due rilevanti supporti:

● il predetto articolo 6 parla di «cessioni di credito» tout court intendendo tassare con l’aliquota dello 0,5 per cento non indistintamente ogni negozio che abbia l’effetto di provocare una cessione di un credito (basti pensare all’ipotesi della cessione di credito a titolo gratuito, la quale, evidentemente, non è tassabile con l’imposta di registro) ma solo quei negozi da cui promani una cessione di credito che non sia “colorata” da una causa dotata di un suo proprio regime impositivo (in altre parole, se, appunto, si cede un credito in garanzia, la tassazione applicabile dovrebbe essere quella specifica degli atti che costituiscono garanzie, e non quella generica delle cessioni di credito);

● dato che la legge di registro, all’articolo 6, Tariffa parte prima, parla di «garanzie» in senso lato, non può non concludersi che, ogni qualvolta lo schema negoziale utilizzato trovi causa in una funzione di garanzia, allora in tutte queste ipotesi si dovrebbe sempre rendere sempre applicabile la disciplina tributaria specifica delle garanzie e non più la disciplina generica delle cessioni di credito.

Pertanto, nel caso della cessione del credito “in garanzia”, si dovrebbe bensì applicare la tassazione con l’aliquota dello 0,5 per cento se il credito sia ceduto in garanzia al creditore garantito da un soggetto diverso dal debitore, mentre non si dovrebbe applicare alcuna tassazione se il credito sia ceduto dal debitore al creditore garantito.

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