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Tassazione sulla plusvalenza nel caso di vendita del terreno entro i cinque anni

Si applica l’articolo articolo 67 del Tuir sulla base della differenza fra il corrispettivo percepito alla vendita e il costo di acquisto

ADOBESTOCK

di Gian Paolo Tosoni

La decadenza dall’agevolazione della piccola proprietà contadina comporta il pagamento dell’imposta di registro nella misura del 9% e non del 15% e soltanto sulla parte rivenduta.
La risposta alla consulenza giuridica 7/2020 (si veda l’articolo di Angelo Busani su Nt+ Fisco), si limita a confermare la applicazione dell’aliquota ordinaria dell’imposta di registro del 9% qualora all’atto dell’acquisto il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) rinunci alla agevolazione della tassa fissa, ma l’interpretazione non può non esprimere effetti anche quanto l’agricoltore venda il terreno prima che sia trascorso il vincolo quinquennale.

Lo scenario è quello dell’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti oppure Iap iscritti nella gestione previdenziale agricola i quali possono usufruire della applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria nella misura fissa e quindi rimane dovuta soltanto l’imposta catastale dell’uno per cento. La legge n. 25/2010 che ha sostituito l’antica agevolazione della piccola proprietà contadina che risale al 1954 (legge n. 604), prevede che l’acquirente decade alla agevolazione se prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente il fondo ovvero cessano di coltivarli direttamente.

Quindi se succede che prima che sia trascorso il quinquennio l’acquirente rivenda il terreno acquistato, può farsi parte diligente e dichiarare la decadenza versando l’imposta; avendo già versato l’uno per cento di imposta catastale, che non risulta più dovuta applicando l’imposta di registro ordinaria, deve versare l’imposta dell’8% richiedendo l’immediata compensazione con l’imposta catastale.

Infatti sulla base della risposta alla consulenza 7/2020 non sussiste alcuna differenza tra il caso in cui l’acquirente non chieda la agevolazione al momento dell’atto e l’ipotesi che il terreno sia rivenduto prima del quinquennio. Trattandosi di acquisto fatto da un coltivatore diretto o Iap l’imposta di registro deve incidere nella misura del 9% così come precisato con molta puntualità dalla agenzia delle Entrate. Infatti la tariffa allegata al Testo Unico sull’imposta di registro dispone che se il trasferimento di terreni agricoli avviene nei confronti di soggetti diversi dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.

Parlando di decadenza per effetto della rivendita del terreno prima del compimento del quinquennio si pone anche il problema se la vendita sia parziale come incide la decadenza.
L’articolo 6, della legge n. 1154 del 5 ottobre 1960, dispone che nel caso di rivendita parziale del fondo acquistato usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, la decadenza opera limitatamente al valore della parte rivenduta calcolata proporzionalmente a quello accertato per l’intero fondo. Molto semplicemente se ad esempio l’acquisto di un terreno avvenuto per centomila euro e poi accertato dall’ufficio per 120.000 euro, della superficie di 5 ettari, se ne viene venduto un ettaro, si paga l’imposta di registro del 9% su 24.000 euro e cioè su un quinto del valore accertato relativamente all'acquisto.

Attenzione che ove il terreno agricolo e relative pertinenze venga venduto entro il quinquennio scatta la tassazione della plusvalenza ai sensi dell’articolo articolo 67 del Tuir sulla base della differenza fra il corrispettivo percepito alla vendita ed il costo di acquisto.