Imposte

Tassazione separata sugli arretrati 2018 pagati due anni dopo per il contratto nazionale

La risposta a interpello 177: nessuna indagine sui motivi del ritardato pagamento che deriva da causa giuridica

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di Marco Magrini

Il pagamento di emolumenti riferiti all’anno 2018 per prestazioni di lavoro dipendente che avviene nel periodo d'imposta 2020, in esecuzione del contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019, può beneficiare della tassazione separata in base all'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, dovendosi prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine ai motivi del ritardato pagamento derivando da causa giuridica. La risposta a interpello 177/2020 delle Entrate, in riferimento al caso di attribuzione del Fondo risorse decentrate per il personale delle aree funzionali, derivata dal contratto collettivo nazionale integrativo, parte economica 2018, sottoscritto nel 2019 insieme ai contratti decentrati contenenti i criteri per l'assegnazione delle risorse al personale, ritiene che sussistano le cause di carattere giuridico (emolumenti percepiti per effetto di contratti collettivi) indicate dall’articolo 17 del Tuir.

La tassazione separata, prevista per gli arretrati del reddito di lavoro dipendente, si basa sull'esigenza di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema ordinario di tassazione corrente, ancorato alla progressività delle aliquote Irpef, possa determinare un pregiudizio per il percettore, con una lesione del principio di capacità contributiva. L'applicabilità del regime derogatorio da quello ordinario deve trovare fondamento come illustrato dalla prassi che ha cristallizzato i principi distintivi (circolare 23/E/1997, 55/E/2001 paragrafo 5.1 e risoluzione 379/E/2002).

L'applicazione della tassazione separata
Cause di carattere giuridico che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi dalla cui attuazione derivi l'erogazione di emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione (risoluzione 43/E/04). Al ricorrere di una delle cause giuridiche predette non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se questo possa o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. La presenza di queste circostanze basta ad escludere l'ipotesi di un accordo tra le parti per il rinvio strumentale nel pagamento delle somme spettanti.

Oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta, con necessità di specifica indagine sulle medesime cause (risoluzione 151/E/2017).

La tassazione deve invece essere progressiva (ordinaria) nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi, come avviene per le retribuzioni di risultato sottoposte a procedure di autorizzazione di spesa e di misurazione dei risultati.

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