Tax credit affitti e sanificazioni già in Redditi SC per le società con esercizi a cavallo
L’ultimo aggiornamento delle Entrate del modello SC 2020 e delle relative istruzioni consente di inserire negli appositi righi le novità
È già possibile inserire i crediti d’imposta relativi all’emergenza Covid-19 nel modello dichiarativo per le società di capitali. L’ultimo aggiornamento delle Entrate del modello SC 2020 e delle relative istruzioni consente, con riferimento alle società con esercizio «non solare», di inserire negli appositi righi le novità recentemente introdotte dal legislatore.
In questi ultimi mesi, infatti, l’attuale emergenza sanitaria Covid-19, ha spinto il legislatore ad introdurre una serie di importanti misure fiscali di carattere agevolativo. Tali misure, tuttavia, avevano creato molte problematiche applicative nei professionisti chiamati a redigere la dichiarazione dei redditi delle società di capitali con esercizi non solari , poiché la norma impone l’indicazione dei crediti utilizzati nei modelli dichiarativi.
Va precisato che tale problema non riguarda le società con esercizi solari (dal 1° gennaio al 31 dicembre) perché i crediti saranno da indicare nel modello redditi 2021, periodo di imposta 2020.
Con l’aggiornamento del 9 novembre scorso, pubblicato sul sito dalle Entrate, è stato inserito nel quadro RS, del modello Redditi SC, il riquadro «Crediti di imposta Covid-19 ricevuti» composto dal rigo RS450 con le colonne 1 e 2 denominate, rispettivamente:
•credito d’imposta locazioni (articolo 28 del Dl 34/2020);
•credito d’imposta sanificazioni (articolo 125 del Dl 34/2020).
Le indicazioni contenute in tale quadro rimandano alle istruzioni del quadro RU.
Indicazione nel quadro RU del modello redditi SC
Le novità inserite prevedono che nel quadro RU , sezione I, vanno indicati i seguenti crediti d’imposta :
•credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, istituito dall’articolo 28 del Dl 34/2020, utilizzando il codice credito H8;
•credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione, istituito dall’articolo 125 del Dl 34/2020, utilizzando il codice credito H9.
Tali crediti d’imposta vanno indicati solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (ad esempio, locatario, conduttore, eccetera), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo.
I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU. Questi ultimi sono tenuti a riportare il credito d’imposta nel modello Redditi SC solamente se lo utilizzano in diminuzione delle imposte sui redditi e/o relative addizionali; in tal caso, indicano per ciascun credito d’imposta l’importo utilizzato a scomputo dell’imposta dovuta nel quadro RS, rigo RS450.
In relazione a tali crediti d’imposta, nella sezione I, i soggetti interessati, evidenziano le istruzioni, compilano esclusivamente i righi RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.
Il rigo RU9, colonna 1, va compilato in caso di cessione, totale o parziale, del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 122 del Dl 34/2020, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’agenzia delle Entrate attraverso l’apposita procedura; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Il credito d’imposta per i canoni di locazione maturato va indicato nel rigo RU5 e deve essere riportato anche nel prospetto «Aiuti di Stato» nel quadro RS, rigo RS401.