Tax credit cinema, il bonus non decade se non dichiarato
La mancata dichiarazione di un credito d’imposta non compromette la possibilità di usufruire del bonus perché questo tipo di omissione non ne preclude la fruizione. È questa, in estrema sintesi, la conclusione a cui è giunta la risposta 47/2018 dell’agenzia delle Entrate a un quesito a un’associazione che, pur in possesso dei requisiti per usufruire del credito d’imposta concesso, negli anni (e con varie formulazioni), agli esercenti delle sale cinematografiche, dal 2014 ha dimenticato di riportare nelle dichiarazioni dei redditi il credito accumulato.
Nel suo interpello un’associazione suggeriva ’ipotesi di indicare modello Redditi Enc 2018, al quadro RU, il credito maturato negli esercizi fiscali precedenti al 2017 a partire dal 2014 e di utilizzarlo in compensazione oppure, in alternativa, di integrare le dichiarazioni già presentate, relative agli anni d’imposta precedenti il 2017, indicando nei relativi quadri RU la maturazione del credito e la sua mancata utilizzazione nell’anno.
Per le Entrate, anche nel rispetto della previsione normativa riguardante l’obbligo di riportare il credito in dichiarazione, la seconda ipotesi è quella percorribile. «La mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo – si legge nella risposta all’interpello - relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato ed in quelli successivi (fino all’anno nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo), non sia di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione (a differenza di quanto avverrebbe laddove tale indicazione fosse prevista a pena di decadenza, impedendo altresì la presentazione di successive dichiarazioni integrative)». Tuttavia, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l’obbligo di indicazione in dichiarazione, «l’omessa compilazione del suddetto quadro deve essere sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun anno di omissione (si veda, sul punto, la circolare 13/E del 27 aprile 2017 in tema di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, avente valenza generale)». Nel caso di specie, dunque, «l’associazione potrà presentare tre dichiarazioni integrative, una per ciascuno degli anni (2014, 2015, 2016) in cui è stata omessa la compilazione del quadro RU, inserendo, in ognuna, il credito dell’anno di riferimento e quello che residua dall’anno precedente (ad esempio, nella dichiarazione integrativa per il 2015, il credito d’imposta maturato e non utilizzato in quell’anno, nonché quello derivante dal 2014), seguendo le istruzioni proprie del relativo modello dichiarativo. Si avranno, così, tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere spesi in compensazione dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa».
L’Agenzia tuttavia ricorda che «l’omessa indicazione del credito in dichiarazione costituisce pur sempre una violazione, seppure di natura formale. Alla stessa, quindi, si rende applicabile la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oggetto di possibile ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».
Agenzia delle Entrate, risposta 47 del 23 ottobre 2018
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