Imposte

Tax credit investimenti, date e acconti guidano i modelli Redditi 2021

Regole al bivio per acquisti eseguiti dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021. Tra beni ordinari e 4.0 si guarda anche ai tempi dell’interconnessione

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, nella versione riformulata dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021), si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e si pone in continuità con la precedente agevolazione prevista dalla legge 168/2019 (legge di Bilancio 2020).

L’ESEMPIO

La concatenazione tra le due misure ha trovato nella circolare 9/E/2021 i chiarimenti dell’Agenzia, ai quali si sono poi affiancate le risposte a interpello su casi concreti. Nonostante ciò, le varie situazioni possibili necessitano di un’attenta verifica della normativa applicabile e della documentazione a supporto, per non incorrere in errori, anche nell’indicazione nel quadro RU del modello Redditi Sc.

L’agevolazione applicabile

Il credito ex legge 178/2020 spetta per gli investimenti fatti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. Quindi, per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021 si crea una sovrapposizione con la disciplina precedente (ex legge 160/2019). Di conseguenza:
1.
per gli investimenti per i quali al 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%, si applica la normativa 2020;
2.
per gli investimenti per i quali al 16 novembre 2020 non risultino verificate tali condizioni, si applica la nuova disciplina 2021.

Questa “spaccatura” è stata confermata dalle risposte a interpello 602 e 603 del 2021, precisando che la distinzione si applica solo per investimenti eseguiti dopo il 16 novembre 2020 e non oltre il 30 giugno 2021.

La spesa agevolabile

Il costo da agevolare è determinato in base all’articolo 110 del Tuir e, quindi, al lordo degli oneri accessori di diretta imputazione (progettazione, trasporto, dazi doganali, installazione, onorari perizie, montaggio e posa in opera). Inoltre, il costo va preso al lordo di eventuali contributi in conto impianti (circolare 4/E/2017).

Nella circolare 9/E/2021 è stato altresì illustrato il corretto comportamento in presenza di Iva indetraibile: in particolare, concorre al formare il costo l’Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile (articoli 19-bis.1 e 36-bis del Dpr 633/1972); non rileva, invece, l’Iva parzialmente indetraibile da pro rata (articolo 19, comma 5).

I tempi dell’interconnessione

Per i beni ordinari è possibile fruire del credito d’imposta fin dalla loro entrata in funzione; per quelli 4.0, invece, a partire dall’anno di avvenuta interconnessione (legge 178/2020). La citata circolare 9/E ha precisato che se l’interconnessione avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è possibile iniziare a fruire del tax credit generale per la parte spettante. In tal caso, l’ammontare del credito d’imposta in misura piena, successivamente fruibile dall’anno di interconnessione, dovrà essere decurtato di quanto già beneficiato in precedenza. Tale valore – al netto del credito già fruito – sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

La documentazione necessaria

Le fatture devono contenere l’indicazione della norma di riferimento, altrimenti l’agevolazione è revocata. L’Agenzia ha chiarito che è possibile regolarizzare il documento di spesa già emesso (risposte 438 e 439 del 2020, e circolare 9/E/21). Se la fattura è cartacea, l’acquirente potrà riportare la dicitura su ciascun documento con scrittura indelebile o mediante un timbro. Se, invece, le fatture sono in formato elettronico, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con scrittura indelebile, il riferimento normativo, oppure, in alternativa, realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.

Il beneficio è comunque subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e degli obblighi contributivi (Durc in corso di validità al momento di fruire del credito).

Per gli investimenti 4.0 è richiesta una perizia tecnica asseverata (non più semplice, ex legge 160/2019) di un ingegnere o un perito iscritto nel rispettivo albo, o un attestato di conformità di un ente accreditato. Per i beni di costo non superiore a 300.000 euro, basta una dichiarazione del legale rappresentante della società, in base al Dpr 445/2000. Resta inteso che, a prescindere dalla documentazione ufficiale, è opportuno avvalersi del supporto dei fornitori tenuto conto delle caratteristiche tecniche richieste per fruire dell’agevolazione.

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