Tax credit sanificazione nel cassetto fiscale utilizzabile solo per le somme già spese
L’ammontare riportato include anche gli importi prenotati entro fine anno. Chance anche per la cessione del bonus
L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 52/E/2020, ha approvato il codice tributo 6917 da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale previsto dall’articolo 125 del decreto rilancio. È possibile pertanto utilizzare il credito spettante a partire dagli F24 presentati dal 14 settembre, prestando particolare attenzione all’importo effettivo.
Il tax credit rimodulato dal provvedimento dell’agenzia delle Entrate dell’11 settembre in funzione del limite massimo di spesa di 200 milioni di euro può essere utilizzato in compensazione evidenziando il relativo importo nel modello F24, da inviare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate, indicando l’importo utilizzabile nella colonna «importi a credito compensati» della sezione «Erario» e l’anno di riferimento 2020.
L’ammontare del credito d’imposta è consultabile dal 14 settembre nella sezione «Agevolazioni» del cassetto fiscale di ciascun contribuente che ha presentato l’apposita comunicazione entro il 7 settembre. Attenzione, però, perché il cassetto fiscale riporta l’ammontare totale del credito d’imposta come spettante a seguito della rideterminazione della percentuale nella misura del 15,6423% ma tale importo potrebbe non essere quello effettivamente spendibile.
L’esempio
Un esempio può aiutare a comprendere il caso: supponiamo che un contribuente abbia comunicato in data 7 settembre 5.583 euro di spese sostenute ad agosto e 5.200 previsionali per i mesi da settembre a dicembre 2020. La comunicazione inviata riporta pertanto un totale spese di 10.783 con un credito d’imposta teorico del 60% pari a 6.470 (si veda la prima grafica del documento - Dati e cassetto fiscale).
Applicando al credito d’imposta teorico la percentuale del 15,6423% si ottiene un tax credit di 1.012 euro (visibile nel cassetto fiscale in colonna A – Credito concesso) (si veda la seconda grafica del documento - Dati e cassetto fiscale).
Il credito concesso non è però ad oggi interamente spendibile in quanto il contribuente deve effettivamente sostenere le spese agevolabili per poter fruire del relativo credito d’imposta. Potremmo pertanto avere dei contribuenti che nel mese di settembre hanno già sostenuto spese per l’ammontare previsionale (5.200 nell’esempio) nel qual caso potranno usare tutto il credito; la maggior parte dei contribuenti sosterrà però le spese nei mesi a venire potendo utilizzare il credito d’imposta solo per la parte effettivamente spesa nei limiti di quanto richiesto con la comunicazione.Tornando all'esempio sopra riportato il credito attualmente spendibile è quello riferibile alle spese effettivamente sostenute fino ad agosto, pari a 5.583 euro che determinano un credito effettivo di 524 euro (derivante dal seguente calcolo: 5.583 x 60% x 15,6423%).
La complessità dei conteggi e la possibilità di errore potrebbero indurre molti contribuenti a consumare il credito d’imposta nel modello Redditi per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.
La cessione del credito
Dal 14 settembre è possibile cedere, anche parzialmente, il tax credit a soggetti terzi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari che a loro volta, possono utilizzare direttamente il credito in F24 o in dichiarazione, o cederlo ancora. Nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta) andrà indicato l’ammontare del credito d’imposta spettante e i corrispondenti utilizzi, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24, sia la quota ceduta. L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.
Reddito e compensazione
Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap, inoltre, all’utilizzo in compensazione, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti alla compensazione stabiliti dall’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 (250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU) e di cui all’articolo 34, legge 388/2000 (700.000 euro elevato a 1 milione dall’articolo 147 dello stesso decreto rilancio).