Adempimenti

Tax credit sanificazione, nell’istanza anche i costi rimborsati ai dipendenti

In vista alla scadenza del 4 novembre va fatta attenzione anche al criterio di sostenimento della spesa

di Marco Magrini

Il 4 novembre scade il termine per la presentazione dell’istanza telematica per richiedere
il credito d’imposta del 30% sulle spese per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, comprese le somministrazioni di tamponi per Covid-19, previsto dall’articolo 32 del Dl 73/2021. La comunicazione all’agenzia delle Entrate deve tenere conto solo delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.

Rimborsi ai dipendenti
Nelle spese si dovrebbe poter ricomprendere quelle sostenute dal personale quando il datore di lavoro ha autorizzato i propri dipendenti o assimilati ad effettuare gli acquisti ed ottenere il rimborso consegnando il relativo documento certificativo della spesa (fattura intestata al datore di lavoro o documento commerciale rilasciato al soggetto). In questo caso il rimborso avviene nel presupposto che l’onere sia in origine a carico del datore di lavoro quindi senza alcuna tassazione in capo al percettore.

Si pone però una problematica: ad esempio, per le somministrazioni di tamponi il documento commerciale potrebbe riportare il codice fiscale del dipendente che ha fatto l’acquisto e confluire così nella dichiarazione precompilata conferendo al dipendente la possibilità di teorico accesso alla detrazione d’imposta (seppure nel caso specifico non spettante non avendo sostenuto l’onere).

Per evitare contestazioni, è opportuno che il datore di lavoro intenzionato a ottenere il bonus sanificazione anche su tali spese riceva una dichiarazione con la quale il lavoratore cui è stato erogato il rimborso rinuncia alla detrazione Irpef in sede di modello 730 o modello Redditi.

Spese da considerare
Sul significato da attribuire alla locuzione “spese sostenute”, tenuto conto della finestra temporale di ammissibilità, la norma non fornisce indicazioni. Si devono ritenere applicabili le istruzioni della circolare 20/E/2020 in riferimento al credito d’imposta sanificazione 2020 (articolo 125 del Dl 34/2020) ivi compreso il fatto che non abbia rilevanza la sfera dell’acquisto in attività d’impresa o meno in riferimento al caso degli enti non commerciali.

La competenza delle spese rispetto ai mesi interessati deriva dalla data:
a. di competenza economica, per le imprese, gli enti del Terzo settore e gli altri enti non commerciali (anche pubblici) in contabilità ordinaria;
b. di registrazione del documento contabile per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il criterio di cui all’articolo 18, comma 5 del Dpr 600/1973;
c. di pagamento, per i soggetti diversi da quelli indicati, compresi artisti e professionisti, nonché enti non commerciali in contabilità di pura cassa (o finanziaria per gli enti pubblici).

Per i soggetti in contabilità ordinaria il principio della competenza economica costringe a considerare la data dell’acquisto (consegna del bene e/o fruizione del servizio) e non della fatturazione (anticipata o posticipata) rispetto alla finestra temporale da considerare. Quindi un intervento di sanificazione effettuato a maggio 2021 e fatturato a giugno 2021 non può essere considerato nel computo per il calcolo del credito d’imposta teorico perchè la prestazione è di competenza di maggio 2021 e per un acquisto di Dpi si dovrà considerare la data di consegna. Le spese sostenute dal personale entreranno nel computo in relazione alla data di acquisto o di erogazione del servizio a prescindere dalla data di rimborso da parte del datore di lavoro.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©